DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382

Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2012)
Testo in vigore dal: 12-6-2008
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 103 
             Riconoscimenti ed equiparazioni di servizi 
 
  Ai professori di  ruolo  all'atto  della  nomina  a  ordinario,  e'
riconosciuto per due terzi,  ai  fini  della  carriera,  il  servizio
prestato  in  qualita'  di  professori   universitari   associati   e
professori  incaricati,  per  la  meta'  il  servizio  effettivamente
prestato in qualita' di ricercatori universitari o di  enti  pubblici
di ricerca, di  assistente  di  ruolo  o  incaricato,  di  assistente
straordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore  degli
osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di  curatore  degli
orti botanici e di conservatore dei musei e per un terzo il  servizio
prestato in una delle figure previste  dall'art.  7  della  legge  21
febbraio  1980,  n.   28,   nonche'   in   qualita'   di   assistente
volontario.(20) 
  Ai professori associati, all'atto della conferma in ruolo  o  della
nomina in ruolo ai sensi del precedente art. 50, e' riconosciuto  per
due terzi ai fini della carriera, il servizio effettivamente prestato
in qualita' di professore incaricato, di ricercatore universitario  o
di enti pubblici di ricerca, di assistente di ruolo o incaricato,  di
assistente  straordinario,  di  tecnico  laureato,  di  astronomo   e
ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici  e  vesuviano,
di curatore degli orti botanici e di conservatore di musei e  per  la
meta' agli stessi fini il  servizio  prestato  in  una  delle  figure
previste dal citato art. 7 della  legge  21  febbraio  1980,  n.  28,
nonche' per un terzo in qualita' di assistente volontario. (20) 
  Ai ricercatori universitari all'atto della  loro  immissione  nella
fascia dei ricercatori confermati, e' riconosciuta per intero ai fini
del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai  fini
della carriera l'attivita' effettivamente prestata nelle  universita'
in una delle figure previste dall'art.  7  della  legge  21  febbraio
1980, n. 28  nonche',  a  domanda,  il  periodo  corrispondente  alla
frequenza dei  corsi  di  dottorato  di  ricerca  ai  soli  fini  del
trattamento di  quiescenza  e  previdenza  con  onere  a  carico  del
richiedente . (20) ((36)) 
  Il riconoscimento dei servizi di cui a precedenti commi puo' essere
chiesto, entro un anno dalla conferma in ruolo. Il personale di ruolo
in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto  puo'
richiederlo entro un anno della predetta data. 
  I riconoscimenti ai fini della carriera  di  servizi  ed  attivita'
svolti contemporaneamente non sono tra loro cumulabili. In ogni  caso
i riconoscimenti non  possono  superare  complessivamente  il  limite
massimo di otto anni. 
  Ai fini del trattamento di quiescenza e  di  previdenza  i  servizi
prestati in altri ruoli statali sono ricongiungibili ed i servizi non
di ruolo sono valutati nei limiti ed  alle  condizioni  previste  dal
testo unico sul trattamento di quiescenza  dei  dipendenti  civili  e
militari dello Stato  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092  e  dal  testo  unico   sul
trattamento di previdenza dei  dipendenti  civili  e  militari  dello
Stato approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
dicembre 1973, n. 1032. 
  Gli stessi periodi prestati nella scuola secondaria sono assimilati
ai fini della ricostruzione di carriera  al  servizio  in  una  delle
figure di cui all'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.(20) 
  Per il riconoscimento ai fini della carriera di quanto previsto nei
commi  precedenti,  valgono  anche  i  servizi  prestati  presso   le
universita' non statali. Ai fini del trattamento di quiescenza  e  di
previdenza, i servizi di  ruolo  o  riscattati,  prestati  presso  le
universita' non statali, sono ricongiungibili con i servizi  prestati
presso altri ruoli statali. 
  I  periodi  trascorsi  all'estero  per  incarichi  di  insegnamento
universitario o per ricerche presso  qualificati  centri  di  ricerca
sono equiparati, alle condizioni e nei  limiti  in  cui  il  presente
articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al  servizio  prestato
in qualita' di professore incaricato, ovvero, rispettivamente, per le
attivita' di ricerca, in qualita' di ricercatore universitario. 
  I periodi di attivita' di insegnamento e di ricerca  svolti  presso
l'Istituto universitario europeo di  Firenze  sono  equiparati,  alle
condizioni e nei  limiti  in  cui  il  presente  articolo  prevede  i
riconoscimenti dei servizi,  al  servizio  prestato  in  qualita'  di
professore incaricato ovvero, rispettivamente, per  le  attivita'  di
ricerca, in qualita' di ricercatore universitario. 
  I periodi di attivita' di ricerca svolti nei ruoli  degli  istituti
pubblici di ricerca di cui alla tabella VI, allegata  alla  legge  20
marzo 1975, n. 70, sono equiparati, alle condizioni e nei limiti,  in
cui il presente articolo prende  i  riconoscimenti  dei  servizi,  al
servizio prestato in qualita' di ricercatore universitario. 
  Ai  fini  dell'equiparazione  di  cui  al  precedente  nono   comma
l'attivita' di insegnamento o di ricerca  svolta  durante  i  periodi
trascorsi  all'estero  previo  parere  del  Consiglio   universitario
nazionale, e la qualificazione delle  istituzioni  e  dei  centri  di
ricerca presso cui essa e' stata prestata sono accertate con  decreto
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con  il  Ministro
degli affari esteri e con il Ministro  incaricato  del  coordinamento
della ricerca scientifica e tecnologica  e  su  parere  conforme  del
Consiglio universitario nazionale. 
  Il  periodo  di  insegnamento  universitario   presso   universita'
straniere, attestato con decreto adottato di concerto tra i  Ministri
della  pubblica  istruzione,  degli  affari  esteri  e  del  Ministro
incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e  tecnologica
e  previo  parere   del   Consiglio   universitario   nazionale,   e'
riconosciuto valido in aggiunta agli anni di servizio prestato presso
universita' italiane e sempre che il  professore  incaricato  sia  in
servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto per  il
compoletamento del triennio di insegnamento richiesto come  requisito
equipollente  alla  stabilizzazione,  ai  fini   dell'ammissione   al
giudizio di idoneita' per l'inquadramento  in  ruolo  dei  professori
associati. 
  La stessa disposizione di cui al precedente comma  si  applica  per
coloro  che  hanno  ottenuto  un  incarico  di  insegnamento   presso
universita'  italiane  e  hanno  dovuto  rinunciarvi   per   svolgere
attivita' di insegnamento presso  universita'  di  Paesi  in  via  di
sviluppo nel quadro della cooperazione internazionale, ai sensi della
legge 15 dicembre 1971, n. 1222 e della legge 9 febbraio 1979, n. 38,
nonche' per  coloro  che  abbiano  svolto  le  attivita'  di  cui  ai
precedenti commi nono, decimo e undicesimo. 
  Il periodo trascorso all'estero  per  ricerche  presso  qualificati
centri di ricerca attestato con decreto adottato di  concerto  tra  i
Ministri della pubblica  istruzione,  degli  affari  esteri  e  della
ricerca  scientifica,  e  previo  parere   conforme   del   Consiglio
universitario nazionale, e'  riconosciuto  equipollente  al  servizio
svolto  presso   atenei   italiani,   al   fine   del   completamento
dell'anzianita' di servizio richiesta, e sempre  che  il  richiedente
appartenga ad una delle categorie specificamente  indicate  nell'art.
58 per l'ammissione al giudizio di idoneita' per l'inquadramento  nel
ruolo dei ricercatori. La stessa equiparazione si applica ai  periodi
di  attivita'  di  ricerca  svolti  presso  l'istituto  universitario
europeo con sede in  Firenze  nonche'  ai  periodi  di  attivita'  di
ricerca prestata nei ruoli degli istituti pubblici di ricerca di  cui
alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. 
  Nella stipulazione dei contratti di cui al precedente  art.  25  le
Universita'  della  Tuscia  e  di  Cassino   dovranno   tener   conto
dell'esperienza didattica acquisita da  coloro  che  abbiano  svolto,
all'atto dell'entrata in vigore della legge 3 aprile  1979,  n.  122,
istitutiva delle rispettive universita' statali, almeno tre  anni  di
insegnamento nei corsi funzionanti nelle stesse sedi. 
  I professori che abbiano svolto prima dell'entrata in vigore  della
legge 3 aprile 1979, n.  122,  incaricati  di  insegnamenti,  per  un
periodo corrispondente  a  quello  previsto  per  la  stabilizzazione
dall'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito  in
legge, con modificazioni, dalla  legge  30  novembre  1973,  n.  766,
ovvero che abbiano completato il triennio previsto dal  decreto-legge
23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con modificazioni dalla
legge 19 febbraio 1979, n. 54, presso i corsi gia' funzionanti  nelle
sedi universitarie della Tuscia e di Cassino, possono partecipare  ai
giudizi di  idoneita'  per  professore  associato,  sempre  che  tali
incarichi siano stati conferiti con le modalita'  di  cui  al  citato
art. 4 del decreto-legge n. 580, convertito nelle legge n. 766. (32) 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno- 7 luglio  1995,  n.
305  (in  G.U.   1a   s.s.   12/07/1995,   n.   29)   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 103, primo e settimo  comma
del d.P.R. 11  luglio  1980,  n.  382  (Riordinamento  della  docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonche'  sperimentazione
organizzativa e  didattica),  nella  parte  in  cui,  ai  fini  della
ricostruzione di carriera dei professori di ruolo, rende valutabili i
servizi prestati nella scuola secondaria, assimilandoli  al  servizio
prestato in una delle  figure  di  cui  all'art.  7  della  legge  21
febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per  il  riordinamento  della
docenza universitaria e relativa  fascia  di  formazione,  e  per  la
sperimentazione organizzativa e didattica). 
  Ha inoltre dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge  11
marzo 1953, n.  87,  l'illegittimita'  costiuzionale  dell'art.  103,
secondo e terzo comma del d.P.R. n. 382 del 1980, nella parte in cui,
ai  fini  della  ricostruzione  di  carriera,  rispettivamente,   dei
professori associati e dei ricercatori confermati, rende valutabili i
servizi prestati nella scuola secondaria  assimilandoli  al  servizio
prestato in una delle  figure  di  cui  all'art.  7  della  legge  21
febbraio 1980, n. 28. 
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AGGIORNAMENTO (32) 
  La L. 19 ottobre 1999, n. 370 ha disposto (con l'art.  8  comma  6)
che "Con decorrenza dal 1 gennaio 2000 e' riconosciuto  al  personale
docente e ricercatore delle universita', per il quale  non  e'  stata
applicata la disposizione di cui all'articolo 103, settimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.  382,  il
servizio prestato nella scuola secondaria, entro i limiti  e  con  le
modalita' di cui al citato articolo 103". 
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AGGIORNAMENTO (36) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 21 maggio-6  giugno  2008,  n.
191  (in  G.U.   1a   s.s.   11/06/2008,   n.   25)   ha   dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  103,  terzo  comma,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382
(Riordinamento  della  docenza  universitaria,  relativa  fascia   di
formazione  nonche'  sperimentazione  organizzativa   e   didattica),
modificato dall'art. 23 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato  (Legge  finanziaria  2000)",  nella  parte  in  cui  non
riconosce ai ricercatori universitari, all'atto della loro immissione
nella fascia dei ricercatori  confermati,  per  intero  ai  fini  del
trattamento di quiescenza e previdenza e per  i  due  terzi  ai  fini
della carriera, l'attivita' effettivamente prestata nelle universita'
in qualita' di tecnici laureati con almeno tre anni di  attivita'  di
ricerca.