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DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 545

Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva ((e delle telecomunicazioni)).

note: Entrata in vigore del decreto: 23/10/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 650 (in G.U. 23/12/1996, n.300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/07/2007)
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Testo in vigore dal: 25-7-2007
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   evitare
l'interruzione dell'attivita' di radiodiffusione da parte di soggetti
attualmente autorizzati nelle more dell'approvazione del  disegno  di
legge  governativo  che,  in  ossequio  alla  sentenza  della   Corte
costituzionale 7  dicembre  1994,  n.  420,  fissa  nuovi  indici  di
concentrazione consentita nel settore radiotelevisivo; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
emanare disposizioni per  l'attuazione  delle  direttive  comunitarie
finalizzate   alla   completa   liberalizzazione   dei   servizi   di
telecomunicazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 ottobre 1996; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1 
        (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' 
radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi 
per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria  e  dello
spettacolo, per l'emittenza televisiva  e  sonora  in  ambito  locale
    nonche' per le trasmissioni televisive in forma codificata). 
 
  1. In attesa della riforma complessiva del sistema  radiotelevisivo
e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle  indicazioni
date dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420,
ed al fine di consentire la predisposizione del nuovo piano nazionale
di assegnazione  delle  frequenze,  e'  consentita  ai  soggetti  che
legittimamente svolgono attivita' radiotelevisiva alla  data  del  27
agosto 1996  la  prosecuzione  dell'esercizio  della  radiodiffusione
televisiva e sonora in ambito nazionale e locale fino  al  31  maggio
1997. Qualora entro  tale  data  la  legge  di  riforma  del  sistema
radiotelevisivo  non  sia  entrata  in   vigore,   ma   abbia   avuto
l'approvazione di una Camera, il termine predetto e'  fissato  al  31
luglio 1997. 
  2. Su proposta del Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni,
secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge  23
agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'articolo 4 della legge  9
marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla data  di
entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   i   regolamenti   per
l'attuazione: 
    a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive
via cavo per  la  fornitura  di  servizi  di  telecomunicazioni  gia'
liberalizzati; 
    b) della  direttiva  95/62/CE  sull'applicazione  del  regime  di
fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale; 
    c)  della  direttiva  96/19/CE,   che   modifica   la   direttiva
90/388/CEE, al fine della  completa  apertura  alla  concorrenza  dei
mercati delle telecomunicazioni. Con i regolamenti di cui al presente
comma si riconosce: la soppressione dei diritti esclusivi e speciali,
il   diritto   di   ciascuna   impresa   di   svolgere   servizi   di
telecomunicazioni e  di  installare  reti  di  telecomunicazioni,  la
sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le  concessioni
previste  da  legge.  I  regolamenti  di  cui   al   presente   comma
stabiliscono,  secondo  criteri  di  obiettivita',  trasparenza,  non
discriminazione e proporzionalita', condizioni, requisiti e procedure
per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, la  loro  durata,
onerosita', obblighi di interconnessione, di accesso e  di  fornitura
del servizio universale. Gli schemi  di  regolamento  sono  trasmessi
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'  su  di
essi sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione,  il
parere  delle  Commissioni  competenti  per  materia.  Decorso   tale
termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza del parere. 
  3. Per l'anno 1997 restano fissati nella misura prevista per l'anno
1996 il canone di concessione a carico della RAI  -  Radiotelevisione
italiana S.p.a., il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari  alla
televisione, il canone di  abbonamento  speciale  per  la  detenzione
fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi
ed il canone complessivo  dovuto  per  l'uso  privato  di  apparecchi
radiofonici o  televisivi  a  bordo  di  automezzi  o  autoscafi.  Le
disponibilita' in conto competenza del capitolo 1344 dello  stato  di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate
entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno in corso  ed  in
quello successivo. 
  4. Tutti gli atti inerenti ai rapporti regolati dagli articoli  16,
17, 22 e 23 della convenzione tra il Ministero delle  poste  e  delle
telecomunicazioni  e  la  RAI  -  Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,
approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo  1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto  1994,  sono
resi noti dal Ministro delle poste  e  delle  telecomunicazioni  alla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza  dei
servizi  radiotelevisivi  che  esercita,  ove  occorra,  funzioni  di
indirizzo, entro venti  giorni.  Il  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni  trasmette  alla   Commissione   parlamentare   per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi  radiotelevisivi  gli
atti relativi alle attivita' di cui all'articolo 5,  comma  3,  della
predetta  convenzione  tra  il  Ministero   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni e la  RAI.  La  Commissione  segnala,  entro  venti
giorni, al Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni  eventuali
attivita' che  possano  arrecare  pregiudizio  allo  svolgimento  del
pubblico  servizio  concesso.  Il  Ministro  delle  poste   e   delle
telecomunicazioni entro trenta giorni  dalla  segnalazione  riferisce
alla Commissione e adotta gli eventuali provvedimenti. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. 
  6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. 
  8. Nel rispetto  delle  diverse  tendenze  politiche,  culturali  e
sociali e al fine di valorizzare la lingua e la  cultura  italiana  e
promuovere l'innovazione tecnologica ed industriale, con  particolare
riguardo ai processi di convergenza multimediale,  la  concessionaria
del servizio  pubblico  radiotelevisivo,  previa  autorizzazione  del
Ministero  delle  poste  e  delle   telecomunicazioni,   sentite   le
competenti Commissioni  parlamentari,  puo'  realizzare  trasmissioni
radiotelevisive tematiche in chiaro via satellite. 
  9. Quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 19 della legge 14
aprile 1975, n. 103, secondo la  convenzione  stipulata  tra  regione
Valle d'Aosta e RAI, rientra negli obblighi derivanti alla RAI  dalla
legge 25 giugno 1993, n. 206, e dalla conseguente convenzione di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994. 
  10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. 
  11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. 
  12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. 
  13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. 
  14.  Sono  consentite  durante  il  periodo  di   validita'   delle
concessioni  radiofoniche  e   televisive   in   ambito   locale   le
acquisizioni,  da  parte  di  societa'  di  capitali  o  di  societa'
cooperative a responsabilita'  limitata,  che  intendano  operare  in
ambito locale, di concessionarie costituite in  imprese  individuali.
Tale disposizione ha  efficacia  dalla  data  di  sottoscrizione  dei
decreti di concessione. 
  15. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. 
  16. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. 
  17. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. 
  18. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. 
  19. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. 
  20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. 
  21. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. 
  22. E' abrogato l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 27  agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  ottobre
1993, n. 422. 
  23. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. 
  24. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. 
  25. Il Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto,  adotta,  sentite  le  competenti
Commissioni parlamentari, ai sensi della legge  23  agosto  1988,  n.
400, un regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai servizi
audiotex, videotex, ed a quelli  offerti  su  codici  internazionali,
prevedendo modalita' di autoabilitazione e di autodisabilitazione  da
parte degli utenti e degli abbonati  al  servizio  telefonico  ed  al
servizio radiomobile di  comunicazione.  L'attivazione  del  servizio
audiotex da parte di utenze collegate a centrali non numerizzate puo'
avvenire solo previa richiesta scritta  dell'abbonato  salvo  che  si
tratti di servizi audiotex di particolare  utilita'  autorizzati  dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Fino  all'emanazione
del predetto regolamento si applicano le  disposizioni  vigenti  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
  26.  Sono  vietati  i  servizi  audiotex  ed   internazionali   che
presentino forme o contenuti di  carattere  erotico,  pornografico  o
osceno. E' vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e
nazionali,  propagandare  servizi  di  tipo  interattivo  audiotex  e
videotex quali "linea diretta" conversazione,  "messaggerie  locali",
"chat line", "one to one" e "hot line", nelle fasce di ascolto  e  di
visione fra le ore 7 e le  ore  24.  E'  fatto  altresi'  divieto  di
propagandare  servizi   audiotex,   in   programmi   radiotelevisivi,
pubblicazioni  periodiche  ed  ogni  altro  tipo   di   comunicazione
espressamente dedicato ai minori. 
  27.  I  concessionari  del  servizio  telefonico  e  del   servizio
radiomobile di  comunicazione  e  le  emittenti  radiotelevisive  che
violino le disposizioni di cui ai commi 25 e 26 sono  puniti  con  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni
a lire 500 milioni. 
  28. Il Garante per la radiodiffusione e  l'editoria  determina  con
propri  provvedimenti  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale   ,
stabilendo altresi' le modalita' e i termini di comunicazione  e  con
un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini  fissati,  i
dati contabili ed extra-contabili, nonche' le notizie che i  soggetti
di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo,
secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5  agosto,  1981,  n.
416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e  successive
modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e  21  della  legge  6
agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge  27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27
ottobre 1993, n. 422, o che comunque esercitano, in qualsiasi forma e
con qualsiasi  tecnologia,  attivita'  di  radiodiffusione  sonora  o
televisiva, sono tenuti a trasmettere al suo ufficio, nonche' i  dati
che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti  di
cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-bis del
decreto  -  legge  27  agosto   1993,   n.   323,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.  422.  Le  fondazioni,
gli enti  morali,  le  associazioni,  i  gruppi  di  volontariato,  i
sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese e  le
ditte individuali, che  siano  editrici  di  un  solo  periodico  che
pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico
distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero  di  piu'
periodici tutti a carattere scientifico, sempre che  i  ricavi  della
raccolta pubblicitaria non rappresentino piu' del 40  per  cento  dei
ricavi derivanti dalle vendite, o che  siano  titolari  di  una  sola
concessione  per  la  radiodiffusione  in  ambito  locale,  sonora  o
televisiva, sono tenuti ad inviare  annualmente  al  Garante  per  la
radiodiffusione  e  l'editoria  una  comunicazione  unica,  su  carta
semplice, recante i seguenti dati: 
    a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o  dell'ente,
o del gruppo, o dell'associazione, o del  sindacato,  ovvero  ragione
sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro,
con indicazione normativa del rispettivo legale rappresentante; 
    b) denominazione e codice fiscale della societa' editrice  o  del
titolare dell'impresa individuale, nonche' eventuale ditta da  questi
usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile; 
    c) sede legale; 
    d) elenco e tiratura dei periodici  editi,  con  indicazione  del
soggetto  proprietario  delle   testate   se   diverso   dall'editore
dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita; 
    e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti
a tempo pieno; 
    f)  contributi  pubblici,  ricavi  da  vendite,   abbonamenti   e
pubblicita', nonche', per le concessionarie  di  radiodiffusione,  da
ulteriori prestazioni. 
  29. Ferma restando la facolta' del Garante per la radiodiffusione e
l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti
e documenti ai soggetti di cui  al  comma  28,  fissando  i  relativi
termini, i dati ivi previsti sono  stabiliti  dal  Garante  medesimo,
anche avuto riguardo alle voci  di  stato  patrimoniale  e  di  conto
economico di cui agli articoli 2424 e  seguenti  del  codice  civile,
tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge. 
  30. Le disposizioni contenute nei commi 28 e 29 si applicano  anche
nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26
del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma
ottavo,  della  legge  5  agosto  1981,  n.  416,   come   sostituito
dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e  dell'articolo
37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o piu' soggetti di  cui  al
comma 28. 
  31. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui ai  commi
28, 29 e 30 sono  adottati  dal  Garante  per  la  radiodiffusione  e
l'editoria entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  32. Ai fini e  per  gli  effetti  previsti  dal  codice  civile,  i
soggetti di cui al comma 28, sono tenuti a redigere i propri  bilanci
di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice. 
  33. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri  1)  e
2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte  le
testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio
di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio  delle  voci  di
bilancio relative all'esercizio dell'attivita' editoriale secondo  il
modello stabilito con i provvedimenti di cui ai commi 28, 29, 30 e 31
nonche', eventualmente, lo stato patrimoniale e  il  conto  economico
del bilancio consolidato del gruppo  di  appartenenza,  entro  il  31
agosto di ogni anno. 
  34. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n.
416, e' sostituito dal seguente: 
   "Lo stato patrimoniale  e  il  conto  economico  del  bilancio  di
esercizio delle imprese concessionarie di pubblicita',  integrati  da
un elenco che indichi le testate delle  quali  la  concessionaria  ha
l'esclusiva della pubblicita', devono essere pubblicati, entro il  31
agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa
di pubblicita'". 
  35. L'alinea del comma 10 dell'articolo  3  della  legge  7  agosto
1990, n. 250, gia' sostituito dall'articolo 1, comma 2,  della  legge
14 agosto 1991, n. 278, e' sostituito dal seguente: 
   "10. Alle imprese editrici di quotidiani o  periodici  che,  oltre
che attraverso esplicita menzione  riportata  in  testata,  risultino
essere  organi  o   giornali   di   forze   politiche   che   abbiano
complessivamente  almeno  due  rappresentanti  eletti  nelle  Camere,
ovvero uno nelle Camere e uno nel Parlamento  europeo,  nell'anno  di
riferimento  dei  contributi  a  decorrere   dall'inizio   della   XI
legislatura, a condizione che abbiano presentato domanda entro il  31
marzo dell'anno successivo a quello di  riferimento  dei  contributi,
nei limiti delle disponibilita'  dello  stanziamento  del  rispettivo
capitolo di bilancio, e' corrisposto:". 
  36. Dopo il comma 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990,  n.
250, e' inserito il seguente: 
   "11-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito
della  rappresentanza  parlamentare  della  forza  politica,  la  cui
impresa editrice dell'organo o giornale aspiri alla  concessione  dei
contributi di cui ai predetti commi, e' soddisfatto,  in  assenza  di
specifico collegamento elettorale,  anche  da  una  dichiarazione  di
appartenenza e rappresentanza di tale forza  politica  da  parte  dei
parlamentari  interessati,  certificata  dalla  Camera  di  cui  sono
componenti.". 
  37. Dopo il comma 11-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 250, e' inserito il seguente: 
   "11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli  ultimi  due
periodi del comma 5. Dal medesimo  anno  i  contributi  previsti  dal
comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscano  dei  contributi
previsti  dal  predetto  comma  imprese   collegate   con   l'impresa
richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o  dagli  stessi  soggetti  che  la
controllano.". 
  38. All'articolo 2, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
e' soppresso l'ultimo periodo. 
  39. All'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.  250,  e
successive modificazioni e integrazioni, sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
  a) il periodo: "Le imprese di cui al presente comma  devono  essere
costituite da almeno tre  anni  ovvero  editare  testate  diffuse  da
almeno cinque anni." e' sostituito dal seguente: "Le imprese  di  cui
al presente comma devono essere  costituite  da  almeno  tre  anni  e
devono avere editato e diffuso con la stessa periodicita' la  testata
per la quale richiedono la corresponsione dei  contributi  da  almeno
cinque anni, ridotti a tre per le cooperative giornalistiche editrici
di quotidiani."; 
  b) l'ultimo periodo e' soppresso. 
  40. Alle imprese di cui all'articolo 3,  comma  2,  della  legge  7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, che abbiano maturato
i requisiti prima della data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto,  continua  ad  applicarsi  quanto
disposto dall'articolo 3, comma 2,  della  medesima  legge  7  agosto
1990, n. 250. 
  41. Il legale rappresentante, gli amministratori  dell'impresa,  il
titolare  della   ditta   individuale   che   non   provvedono   alla
comunicazione,  nei  termini  e  con  le  modalita'  prescritti,  dei
documenti, dei dati e delle notizie  richiesti  dal  Garante  per  la
radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli  adempimenti
di cui ai commi 33 e 34 sono puniti con  la  sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da dieci milioni a cento milioni di  lire.
I soggetti di cui al secondo periodo del comma 28 che non  provvedano
alla comunicazione dei dati, ivi indicati alle lettere a), b), c), e)
ed f), nei termini e con le modalita' prescritti, sono puniti con  la
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
cinquecentomila a lire cinque milioni. 
  42.  Competente  alla  contestazione  ed   all'applicazione   della
sanzione e' il  Garante  per  la  radiodiffusione  e  l'editoria;  si
applicano in quanto  compatibili  le  norme  contenute  nel  capo  I,
sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  43. I soggetti di  cui  al  comma  41,  primo  periodo,  che  nelle
comunicazioni  richieste  dal  Garante  per  la   radiodiffusione   e
l'editoria espongono dati contabili o fatti  concernenti  l'esercizio
della propria attivita' non rispondenti al vero, sono puniti  con  le
pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile. 
  44.  Il  Garante  per  la  radiodiffusione  e  l'editoria  ai  fini
dell'espletamento delle sue funzioni puo' avvalersi della Guardia  di
finanza, che agisce secondo le norme e con  le  facolta'  di  cui  ai
decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. 
  45. In sede di prima applicazione i soggetti di cui ai commi 28, 30
e 31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui  ai  suddetti
commi entro il 31 ottobre 1997. (5) 
  46. Sono abrogati: 
    a) gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e  quinto,
della legge 5 agosto 1981, n. 416; 
    b) l'articolo 11 del decreto del Presidente della  Repubblica  27
aprile 1982, n. 268; 
    c) il decreto del Presidente della Repubblica 8  marzo  1983,  n.
73; 
    d) gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge 6 agosto  1990,  n.
223; 
    e) il decreto del Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni
22 novembre 1990, n. 382; 
    f) l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27  agosto  1993,  n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre  1993,  n.
422, nonche' l'articolo 1, commi 4 e 5, dello  stesso  decreto-legge,
nella parte in cui prescrivono,  come  requisiti  essenziali  per  il
rilascio e per la validita' delle concessioni per la radiodiffusione,
la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al  Garante  per
la radiodiffusione e l'editoria; 
    g) l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 27  agosto  1993,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  ottobre  1993,
n. 422,  limitatamente  alle  parole:  "ricevuti  i  bilanci  di  cui
all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223"; 
    h) l'articolo 17, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alle disposizioni  di
cui alla lettera b). 
  47. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le  norme
di cui ai commi da 28 a 46. 
  48. Dopo l'articolo 15 della legge  22  aprile  1941,  n.  633,  e'
inserito il seguente: 
   "Art. 15-bis. - 1. Agli autori spetta un compenso  ridotto  quando
l'esecuzione, rappresentazione  o  recitazione  dell'opera  avvengono
nella sede dei centri o degli  istituti  di  assistenza,  formalmente
istituiti  nonche'  delle  associazioni  di   volontariato,   purche'
destinate  ai  soli  soci  ed  invitati  e  sempre  che  non  vengano
effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra  la  Societa'
italiana  degli  autori  ed  editori  (SIAE)  e  le  associazioni  di
categoria interessate, la misura del compenso sara'  determinata  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare sentito
il Ministro dell'interno. 
   2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, sentite le competenti  commissioni  parlamentari,  sono
stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  l'individuazione  delle
circostanze  soggettive  ed  oggettive  che  devono  dar  luogo  alla
applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma  1.
In particolare occorre prescrivere: 
    a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti
ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo  6  della  legge  11
agosto 1991, n. 266; 
    b) le modalita' per l'identificazione della sede dei  soggetti  e
per l'accertamento della quantita' dei soci ed invitati, da contenere
in un numero limitato e predeterminato; 
    c)  che  la  condizione  di  socio  sia   conseguita   in   forma
documentabile  e  con  largo  anticipo  rispetto  alla   data   della
manifestazione di spettacolo; 
    d) la  verifica  che  la  manifestazione  di  spettacolo  avvenga
esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o
esecutori, ed  a  soli  fini  di  solidarieta'  nell'esplicazione  di
finalita' di volontariato.". 
  49. E' autorizzata  la  concessione  a  favore  dell'ente  autonomo
Teatro dell'Opera di Roma e dell'ente autonomo Teatro alla  Scala  di
Milano di un contributo straordinario, rispettivamente,  di  lire  20
miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994, non assoggettato  alle
disposizioni fiscali sul reddito, a titolo di concorso nel  complesso
delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano  per  conseguire
la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli
enti. 
  50. Al fine di assicurare continuita' al pieno funzionamento e alla
valorizzazione degli  impianti  del  Teatro  comunale  dell'Opera  di
Genova,  e'  erogato  all'ente  autonomo  del  teatro   medesimo   un
contributo straordinario di lire 10 miliardi, non  assoggettato  alle
disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul  Fondo  unico  per  lo
spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'anno  1995
ed a prescindere dall'ordinaria ripartizione del Fondo stesso. 
  51. All'onere derivante dall'attuazione del comma 49  si  provvede,
rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6 miliardi, a  carico
dei capitoli 6677 e 6678 dello stato di previsione  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1994. 
  52. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "E'  altresi'  elevato  a
cinquanta anni il termine di durata di  protezione  dei  diritti  dei
produttori di opere cinematografiche  o  audiovisive  o  sequenze  di
immagini in movimento di cui  al  titolo  II,  capo  I-bis,  previsto
dall'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n.633.". 
  53. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  "In  nessun   caso
l'elevazione della durata di protezione dei diritti dei produttori di
opere cinematografiche o audiovisive o di  sequenze  di  immagini  in
movimento, nonche'  dei  produttori  di  opere  fonografiche,  potra'
comportare  l'automatica  estensione  dei  termini  di  cessione  dei
diritti di utilizzo economico delle opere dell'ingegno effettuata dai
loro autori. Nel rispetto dell'autonomia  contrattuale  delle  parti,
tale estensione dovra' risultare da una esplicita pattuizione tra  di
esse.". 
  54. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
sono aggiunte,  in  fine,  le  parole:  ",  sempreche',  per  effetto
dell'applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano  in
protezione alla data del 29 giugno 1995.". 
  55. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  dell'articolo  17  della
legge 6 febbraio 1996, n. 52, si applicano a decorrere dal 29  giugno
1995. 
  56. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
le parole: "anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "anteriormente al  29
giugno 1995". 
  57. La disciplina prevista negli articoli da  2  a  5  del  decreto
legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, si  estende  alle
opere ed ai diritti la cui protezione e'  ripristinata  a  norma  del
comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996,  n.  52,  e  la
comunicazione di cui all'articolo 5 del  citato  decreto  legislativo
luogotenenziale viene fatta entro sei mesi dalla data di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto.  Ai  fini   dell'applicazione   della
disciplina  prevista  dal  presente  comma  e'  cessionario  chi   ha
acquistato i diritti prima della loro estinzione. 
  58. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1997, N. 266. 
  59. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 89 )). 
  60. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 89 )). 
  61. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 89 )). 
  62. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 89 )). 
  63. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 89 )). 
  64. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 89 )). 
  65. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 89 )). 
  66. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 89 )). 
  67. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 89 )). ((10)) 
  68. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 89 )). 
  69. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 89 )). 
  70. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 89 )). 
  71. Dopo il comma 2 dell'articolo  3  del  decreto-legge  29  marzo
1995, n. 97, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  maggio
1995, n. 203, sono inseriti i seguenti: 
   "2-bis.   Con   regolamento   governativo   adottato   ai    sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta dell'Auto rita' di Governo  competente  per  lo  spettacolo,
sentito  il  comitato  per  i   problemi   dello   spettacolo,   sono
disciplinati, anche ai sensi dell'articolo 12 della  legge  7  agosto
1990, n. 241,  i  criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione  di
sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari  e   vantaggi
economici di qualunque tipo in favore dei soggetti  che  operano  nel
campo delle attivita' musicali, della danza, della prosa, del  cinema
e delle altre forme di spettacolo, considerando anche, a tal fine, la
qualita', l'interesse nazionale cosi' come definito dall'articolo  2,
comma 2, lettera a), della legge  30  maggio  1995,  n.  203,  ovvero
l'apporto innovativo nel campo culturale dell'iniziativa. 
   2-ter.  Sono  abrogate,  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento di cui al comma 2-bis, le disposizioni di legge regolanti
le materie oggetto del medesimo comma. Lo schema  di  regolamento  e'
trasmesso alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
perche' su di esso sia espresso, entro trenta giorni  dalla  data  di
assegnazione, il parere delle commissioni permanenti, competenti  per
materia. Decorso tale termine, il regolamento  e'  emanato  anche  in
mancanza del parere.". 
    
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 23 dicembre 1997, n. 455 convertito con modificazioni dalla
L.  27  febbraio  1998, n. 29 ha disposto (con l'art. 1, comma 1-bis)
che  "Il termine di cui al comma 45 dell'articolo 1 del decreto-legge
23  ottobre  1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge
23  dicembre 1996, n. 650, come sostituito dal comma 23 dell'articolo
3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' differito al 31 marzo 1998".
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "Il Comitato per  i  problemi  dello  spettacolo  gia'  istituito
dall'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  650,
e successive modificazioni, acquisisce la denominazione  di  Consulta
per lo spettacolo".