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LEGGE 5 agosto 1981, n. 416

Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
Testo in vigore dal:  23-12-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 12


(Imprese concessionarie di pubblicità)

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 1996, N. 545 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650))
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((Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità))
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Nessuna società concessionaria di pubblicità può esercitare l'esclusiva per un numero di quotidiani la cui tiratura complessiva superi il trenta per cento di quella nazionale.
La concessionaria di pubblicità che, a norma dell'articolo 1, ottavo comma, controlli una impresa editrice o che sia controllata da una impresa editrice o da una persona giuridica o fisica che controlli una impresa editrice non può esercitare l'esclusiva pubblicitaria per giornali quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il venti per cento della tiratura globale dei quotidiani nell'anno solare precedente.
È vietato il collegamento o il controllo, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, di concessionarie di pubblicità attraverso le quali si eserciti l'esclusiva in violazione delle norme sulla concentrazione di cui alla presente legge.
Al fine degli accertamenti sulla concentrazione di cui ai commi precedenti le concessionarie di pubblicità sono tenute a comunicare al servizio dell'editoria, per le iscrizioni nel registro di cui all'articolo 11, i dati relativi alla proprietà ed alla gestione delle aziende stesse, nei medesimi casi previsti, per le aziende editoriali, dal sesto comma dell'articolo 1.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 10 GENNAIO 1985, N. 1.
Nel caso di minimi garantiti o di anticipazioni nel primo anno di pubblicazione di un quotidiano che superino gli introiti pubblicitari effettivi, l'eccedenza deve essere recuperata nell'anno successivo.
In caso di violazione, la testata decade immediatamente da tutte le agevolazioni e da tutti gli incentivi previsti dalla presente legge e la concessionaria è punita con la multa pari alla differenza fra la somma erogata e gli introiti effettivi dell'anno precedente e comunque non inferiore ai dieci milioni di lire.