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LEGGE 5 agosto 1981, n. 416

Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
Testo in vigore dal:  23-12-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 18

(Estensione della normativa ad alcuni tipi di periodici e di agenzie di stampa)


Sono soggetti agli obblighi stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 7, 11, 47 e 48 gli editori di giornali periodici e riviste che da almeno un anno hanno alle loro dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno.
Per le testate pubblicate da editori non aventi alle proprie dipendenze da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti a tempo pieno, l'adempimento, da parte dei rispettivi editori, degli obblighi stabiliti dall'articolo 11 è condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge.
Sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dall'articolo 17, gli editori delle agenzie di stampa aventi i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 27 nonché le agenzie di stampa di cui al quinto comma del medesimo articolo 27.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 1996, N. 545 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, CON L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650))
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((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 1996, N. 545 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, CON L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650))
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L'adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo è condizione per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge.