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DECRETO-LEGGE 27 agosto 1993, n. 323

Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/08/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 422 (in G.U. 27/10/1993, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2007)
Testo in vigore dal:  23-12-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni procede alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 1992, tenendo conto del quadro normativo vigente e della rapida evoluzione tecnologica del settore.
2. Anche al fine di garantire, fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, l'equilibrio tra i soggetti operanti nella radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e quelli operanti in ambito locale, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni non rilascia le concessioni per la radiodiffuzione televisiva in ambito nazionale, comprese le autorizzazioni a ripetere programmi esteri, a più di otto emittenti televisive nazionali private, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 1996, N. 545, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650))
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