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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992, n. 255

Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-4-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2010)
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Testo in vigore dal:  23-12-1996
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Art. 17

Variazioni degli atti e comunicazioni richiesti ai fini dell'iscrizione
1. I soggetti iscritti nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive devono comunicare al Garante:
a) entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni dell'atto costitutivo, dello statuto e della composizione degli organi sociali, nonché qualsiasi variazione concernente le intese ed i consorzi di cui all'articolo 21 della legge;
b)
((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 23 OTTOBRE 1996, N. 545, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650))
;
c) gli elenchi dei soci - previsti dall'articolo 12, comma 4, lettera c) e riferiti alla data dell'assemblea che approva il bilancio - delle società che comunque, direttamente o indirettamente, controllano la società iscritta. A tal fine il legale rappresentante della società iscritta nel registro delle imprese radiotelevisive, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea che approva il bilancio della società, deve richiedere l'elenco dei soci alle società intestatarie di azioni o quote della società o alle società che direttamente o indirettamente la controllano le quali devono provvedere entro trenta giorni dalla richiesta; detti elenchi devono essere comunicati al Garante nei successivi trenta giorni.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 il Garante provvede ai sensi dell'articolo 16, commi 2 e 3.