stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 440

Proroga dei termini per la protezione delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. (045U0440)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
Testo in vigore dal:  17-8-1945

Art. 5



Il cessionario che intende avvalersi delle facoltà di cui all'art. 3 del presente decreto, dovrà almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di diritto esclusivo di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, darne comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'autore o ai suoi eredi e legatari e all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Qualora il cessionario si trovi per causa di forza maggiore nella impossibilità di effettuare la predetta comunicazione all'autore o ai suoi eredi e legatari, questa sarà sostituita dall'inserzione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Adempiute tali formalità, il cessionario potrà continuare nell'esercizio dei diritti esclusivi per il periodo di maggiore estensione della durata del diritto d'autore, salva la facoltà dell'autore o dei suoi eredi e legatari di far valere il diritto al corrispettivo secondo le disposizioni del presente decreto.