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DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 545

Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/10/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 650 (in G.U. 23/12/1996, n.300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/07/2007)
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Testo in vigore dal:  23-10-1996 al: 22-12-1996
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare l'interruzione dell'attività di radiodiffusione da parte di soggetti attualmente autorizzati nelle more dell'approvazione del disegno di legge governativo che, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale 7 dicembre 1994, n. 420, fissa nuovi indici di concentrazione consentita nel settore radiotelevisivo;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione delle direttive comunitarie finalizzate alla completa liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Esercizio dell'attività radiotelevisiva
1. In attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, è consentita ai soggetti che legittimamente svolgono l'attività radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio:
a) della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale, nonché della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al 27 agosto 1997;
b) della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale fino al 31 gennaio 1997.