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LEGGE 22 aprile 1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (041U0633)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/09/2024)
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Testo in vigore dal:  29-4-2003
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Art. 78-bis

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1. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive è soggetta alle disposizioni di cui al presente capo.
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AGGIORNAMENTO (17)

La L. 6 febbraio 1996, n. 52, come modificata dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 650, ha disposto (l'art. 17, comma 1) che "È altresì elevato a cinquanta anni il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui al titolo II, capo I-bis, previsto dall'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. In nessun caso l'elevazione della durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, nonché dei produttori di opere fonografiche, potrà comportare l'automatica estensione dei termini di cessione dei diritti di utilizzo economico delle opere dell'ingegno effettuata dai loro autori. Nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti, tale estensione dovrà risultare da una esplicita pattuizione tra di esse."
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 650, ha disposto (con l'art. 1, comma 55) che tale modifica si applica a decorrere dal 29 giugno 1995.