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LEGGE 5 agosto 1981, n. 416

Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
Testo in vigore dal:  13-1-1985
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

(Registro nazionale della stampa)


È istituito il registro nazionale della stampa, la cui tenuta è affidata, sotto la vigilanza del Garante, al servizio dell'editoria.
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro nazionale della stampa gli editori di:
1) giornali quotidiani;
2) periodici o riviste, nei casi previsti dall'articolo 18;
3) agenzie di stampa, nei casi previsti dall'articolo 18.
I soggetti di cui al secondo comma, all'atto della richiesta dell'iscrizione nel registro nazionale della stampa, devono depositare:
a) una dichiarazione con firma autenticata del titolare o del legale rappresentante dell'impresa editrice, dalla quale risultino il nome o la ragione sociale ed il domicilio della persona fisica o giuridica che ha la proprietà della testata edita, nonché di chi esercita l'attività editoriale relativa alla pubblicazione di tale testata;
b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso in cui l'impresa proprietaria della testata o l'impresa editrice siano costituite in forma di società.
c) una dichiarazione contenente lo elenco delle testate edite e, per ciascuna di esse, l'indicazione del luogo di pubblicazione.
Sono altresì soggette all'obbligo di iscrizione al medesimo registro nazionale della stampa le imprese concessionarie di pubblicità su giornali quotidiani e le imprese concessionarie di pubblicità sui periodici di cui al primo e secondo comma dell'articolo 18. Queste, all'atto della richiesta dell'iscrizione, devono depositare:
a) una dichiarazione con firma autenticata dalla quale risulti il nome e il domicilio di chi esercita l'attività imprenditoriale;
b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso che l'imprenditore sia una società;
c) una dichiarazione contenente l'elenco delle testate giornalistiche servite.
Le variazioni riguardanti quanto attestato dai documenti di cui al terzo e quarto comma devono essere comunicate al servizio dell'editoria, entro trenta giorni.
Nel caso in cui i soggetti che vi sono obbligati non chiedano l'iscrizione al registro nazionale della stampa, l'iscrizione stessa è disposta d'ufficio dal servizio dell'editoria, che ne dà immediata comunicazione al Garante.
Le cancellerie presso i tribunali trasmettono agli uffici di cui al primo comma del presente articolo copia del registro di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e, periodicamente, gli aggiornamenti del medesimo e i mutamenti di cui all'articolo 6 della stessa legge 8 febbraio 1948, n. 47.
((Sono puniti con le pene stabilite dal sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che, nonostante il formale invito a provvedere da parte del servizio dell'editoria, violano le disposizioni di cui ai primi undici commi dell'articolo 1 e di cui all'articolo 11 della presente legge. Sono soggetti alle stesse pene gli amministratori delle società titolari di azioni o quote di società editrici che comunque controllino, direttamente o indirettamente, società editrici, che non trasmettono alle imprese di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci, malgrado il formale invito da parte del servizio dell'editoria))
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Gli editori di cui al secondo comma e gli imprenditori di cui al quarto comma hanno diritto di ottenere, a domanda, certificati comprovanti la posizione delle testate che essi pubblicano o servono e l'avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione durante l'anno finanziario precedente.
L'iscrizione nel registro nazionale della stampa non esonera gli imprenditori, che vi sono tenuti, dalla iscrizione nel registro delle imprese ai sensi della sezione II del capo III del titolo II del libro quinto del codice civile.
Il registro di cui al presente articolo sostituisce a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il registro istituito dall'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172.