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LEGGE 5 aprile 1985, n. 118

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi.

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Testo in vigore dal: 10-4-1985
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                    Conversione del decreto-legge 
 
  Il decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie
in favore delle aree ad alta tensione  abitativa,  e'  convertito  in
legge con le seguenti modificazioni: 
  All'articolo 1: 
    al comma 3, le parole: "2), 6), 7) e 8)  della  legge  27  luglio
1978, n. 392" sono sostituite dalle seguenti: 
    "2), 3), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392"; 
    e le parole: "2), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979,  n.
629"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "2),  3),  4)  e   5)   del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629"; 
    il comma 4 e' soppresso; 
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    "9-bis. L'articolo 69 della legge 27  luglio  1978,  n.  392,  e'
sostituito dal seguente: 
    "Alle scadenze di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo  67,
prorogate dal decreto-legge 23 gennaio  1982,  n.  9,  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94,  e  dalla
legge 25 luglio 1984, n. 377, e a quelle di cui all'articolo  71,  il
conduttore ha diritto al rinnovo del contratto per i periodi  di  cui
all'articolo 27, fermo restando il disposto dell'articolo  34,  sulla
base  di  un  canone  determinato  rivalutando,  con  le  variazioni,
accertate dell'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di operai ed impiegati, il canone iniziale o quello pattuito
in  occasione  di  intervenuto  rinnovo  del  contratto.  Qualora  la
determinazione  del  canone  iniziale  non  sia  possibile,   si   fa
riferimento al canone corrisposto alla data del 31 dicembre 1973. 
    Il nuovo canone non potra' comunque  essere  inferiore  a  quello
gia' corrisposto al momento dell'entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12. 
    A partire dal secondo anno del periodo di rinnovo il canone  puo'
essere aggiornato annualmente nella misura del  75  per  cento  della
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi  al  consumo
per le famiglie di  operai  e  di  impiegati  verificatasi  nell'anno
precedente. 
    Il  locatore  ha  facolta'  di  non  rinnovare  il  contratto  di
locazione qualora abbia la necessita' di riottenere la disponibilita'
dell'immobile per uno dei motivi indicati dall'articolo  29;  in  tal
caso  al  conduttore  e'  dovuto   il   compenso   per   la   perdita
dell'avviamento commerciale nella misura di 18, ovvero 21  mensilita'
per le locazioni con destinazione alberghiera, sulla base del  canone
corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. Il
compenso dovuto e' complessivamente di 21, ovvero 28  mensilita'  per
le locazioni con destinazione alberghiera, nei casi di cui al secondo
comma  dell'articolo  34.  Qualora  il  rilascio  dell'immobile   sia
avvenuto per i  motivi  di  cui  alla  lettera  a)  del  primo  comma
dell'articolo 29, il compenso dovuto e' di 18, ovvero  21  mensilita'
per le locazioni alberghiere, sulla base del canone corrisposto. 
    L'esecuzione  del  provvedimento  di  rilascio  dell'immobile  e'
condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennita'  di  cui  al
precedente comma". 
    9-ter. Ai fini di cui al  quarto  comma  dell'articolo  69  della
legge 27 luglio 1978, n. 392, come sostituito dal  precedente  comma,
il locatore, a pena di decadenza, deve rendere nota al conduttore  la
necessita'   di   conseguire   alla   scadenza   del   contratto   la
disponibilita' dell'immobile locato, a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento da inviarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
    9-quater. Le disdette del contratto inviate prima dell'entrata in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  ed   i
provvedimenti di rilascio per finita locazione, che non siano fondati
su di uno dei casi di necessita' del locatore di cui all'articolo  29
della legge 27 luglio 1978, n. 392, perdono efficacia, e le  disdette
possono essere riproposte ai sensi del precedente comma. 
    9-quinquies. Le disposizioni dei precedenti commi 9-bis, 9-ter  e
9-quater si applicano anche ai giudizi in corso alla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
    9-sexies. L'articolo 32 della legge 27 luglio 1978,  n.  392,  e'
sostituito dal seguente: 
    "Le parti possono  convenire  che  il  canone  di  locazione  sia
aggiornato  annualmente  su  richiesta  del  locatore  per  eventuali
variazioni del potere di acquisto della lira. 
    Le variazioni in aumento del canone non possono essere  superiori
al 75 per cento di  quelle,  accertate  dall'ISTAT,  dell'indice  dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 
    Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano  anche  ai
contratti di locazione stagionale". 
    9-septies. Si ha locazione di immobile, e non affitto di azienda,
in tutti i casi in cui l'attivita' alberghiera sia stata iniziata dal
conduttore. 
    9-octies. La norma di cui al precedente comma si applica comunque
a tutti i rapporti di locazione alberghieri in  atto  all'entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto". 
  Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: 
    "Art. 1-bis. - Il termine del  31  dicembre  1984,  indicato  nel
comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto-legge  26  maggio  1984,  n.
159, convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge  24  luglio
1984,  n.  363,  relativo  alla   sospensione   dell'esecuzione   dei
provvedimenti di rilascio degli immobili e dei  fondi  rustici  nelle
zone terremotate della Campania e della Basilicata, e'  ulteriormente
prorogato al 30 giugno 1985". 
  All'articolo 2: 
    al comma 1, le parole: "all'articolo  13  della  legge  2  luglio
1949, n. 408,  e  successive  modificazioni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "al decreto ministeriale 2  agosto  1969  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969" e dopo le  parole:  "in
cui svolge la propria attivita'" sono aggiunte le  seguenti:  "o,  se
trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello nel  quale  ha
sede l'impresa da cui dipende"; 
    al comma 2, le parole: "all'articolo  13  della  legge  2  luglio
1949, n. 408,  e  successive  modificazioni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "al citato decreto  ministeriale  2  agosto  1969"  e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",  ovvero  di  cooperative  e
loro consorzi aventi i requisiti indicati all'articolo 14 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601,  e
successive  modificazioni,  costituite  da  persone  fisiche  per  la
costruzione  o  l'acquisto  di  immobili  da  destinare  ad  uso   di
abitazione"; 
    al comma 3, le parole: "citato articolo 13" sono sostituite dalle
seguenti:  "citato  decreto  ministeriale  2  agosto  1969"  e   sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero delle cooperative  e
loro consorzi di cui al precedente comma"; 
    il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    "5. Per gli incrementi di valore conseguenti alle cessioni  e  ai
trasferimenti effettuati ai sensi dei commi precedenti, l'imposta  di
cui all'articolo 2 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 643,  e  successive  modificazioni,  e'  ridotta  al
cinquanta per cento indipendentemente dalla data di  costruzione  dei
fabbricati o delle porzioni di fabbricati"; 
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    "9-bis. Qualora gli enti e le imprese indicati nel  primo  e  nel
secondo comma dell'articolo 1 della legge 22  aprile  1982,  n.  168,
intendano trasferire, alle condizioni e con  i  tempi  ivi  indicati,
entro il termine  del  31  dicembre  1985,  immobili  locati,  devono
comunicare il prezzo e le altre condizioni di  vendita  al  locatario
che puo' esercitare il diritto di  prelazione  entro  il  termine  di
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. 
    9-ter. Per le vendite  di  beni  immobili  posti  in  essere  nei
territori extra doganali di Campione e Livigno dai soggetti  indicati
nei precedenti commi 2 e 3, si applicano l'imposta  di  registro  con
l'aliquota  del  2  per  cento  e  le  imposte  fisse  ipotecarie   e
catastali". 
  All'articolo 3: 
    al comma 6,  la  cifra:  "3500"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"3340"; 
    dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
    "6-bis. Nei comuni con popolazione superiore al 50.000  abitanti,
si fa obbligo agli stessi comuni e agli istituti autonomi per le case
popolari di destinare, nel biennio 1986-87, una quota  non  inferiore
al 2 per cento degli interventi di cui al comma 6 alla costruzione  e
ristrutturazione   di   abitazioni   che   consentano   l'accesso   e
l'agibilita'   interna   ai   cittadini   motulesi   deambulanti   in
carrozzina"; 
    il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
    "7. Per gli interventi di edilizia agevolata di cui  all'articolo
1, primo comma, lettera b),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,
relativi al biennio 1986-87, e' autorizzato il limite di  impegno  di
lire 130 miliardi per il 1986 e di lire 150 miliardi per il  1987  da
iscrivere  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dei   lavori
pubblici, fermo restando che le quote di lire 130 miliardi e di  lire
280 miliardi, relative rispettivamente ai predetti anni 1986 e  1987,
gravano sullo stanziamento di cui al precedente comma 1, lettera b)"; 
    dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
    "7-bis. Nell'ambito  dei  limiti  di  impegno  di  cui  al  comma
precedente il comitato esecutivo del CER destina un limite di impegno
di 30 miliardi di lire per l'avvio di un programma  straordinario  di
edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 1
della legge 5 agosto 1978, n. 457, da realizzarsi a cura di  imprese,
cooperative e relativi consorzi. I soggetti interessati sono tenuti a
presentare domanda al CER entro trenta giorni dall'entrata in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.  Il   comitato
esecutivo del CER individua i soggetti cui affidare la  realizzazione
del programma. Tali soggetti, entro sessanta giorni dalla promessa di
contributo, sono tenuti  a  documentare  la  disponibilita'  di  aree
idonee immediatamente utilizzabili". 
  All'articolo 4: 
    la rubrica e' sostituita con la seguente: 
    "(Finanziamento di un programma straordinario per l'acquisto e la
costruzione di abitazioni da parte dei comuni)"; 
    al comma 9, primo e secondo periodo, la cifra: "675 miliardi"  e'
sostituita dalla seguente: "800 miliardi"; 
    dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti: 
    "10-bis.  Gli  acquisti  di  immobili  debbono  comunque   essere
effettuati entro sessanta giorni dalla comunicazione  della  delibera
di cui al precedente comma 10. 
    10-ter.  Se  l'acquisto  di  alloggi  non  esaurisce   la   somma
attribuita  ai  comuni,  questi  possono  utilizzare  i  fondi   loro
assegnati per la costruzione di nuovi alloggi. 
    A tal fine, unitamente alle indicazioni di cui  al  comma  10.  I
comuni  trasmettono  al  comitato  esecutivo  del  CER  un  programma
costruttivo  indicando  i  tempi  di  attuazione  e  dichiarando   la
effettiva disponibilita' dell'area edificabile, richiamando  all'uopo
quanto stabilito dal nono comma dell'articolo 8 del decreto-legge  15
dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni,  dalla
legge 15 febbraio 1980, n. 25"; 
    il comma 12 e' soppresso; 
    al comma 13, le parole: "di  cui  al  precedente  comma  1"  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui ai precedenti commi 1 e 10-ter". 
  Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente: 
    "Art. 4-bis - (Riserva degli  alloggi  di  edilizia  residenziale
pubblica). - La riserva di cui all'articolo 21 del  decreto-legge  15
dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni,  dalla
legge  15  febbraio  1980,  n.  25,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e' prorogata sino al 31 dicembre 1986". 
     All'articolo 5: 
    al comma 3 la parola: "concorsi" e'  sostituita  dalla  seguente:
"consorzi". 
  Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti: 
    "Art. 5-bis - (Concessione di contributi  in  conto  capitale  in
alternativa a  quelli  in  conto  interessi).  -  In  alternativa  ai
contributi  in  conto  interessi   previsti   dall'articolo   9   del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n.  629,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio  1980,  n.  25,  e  successive
integrazioni,  le  regioni  possono  utilizzare   le   disponibilita'
esistenti sulle singole quote annuali loro attribuite  a  valere  sui
limiti di impegno previsti dal medesimo articolo 9 per la concessione
di contributi in conto capitale  ai  sensi  dell'articolo  2,  decimo
comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in  legge,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. 
  Art. 5-ter - (Programma integrativo per il comune di Roma). - 1. Il
comune  di  Roma  e'  autorizzato  ad  integrare  le  previsioni  del
programma di cui all'articolo 21-ter  del  decreto-legge  23  gennaio
1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge  25
marzo 1982, n. 94, entro i limiti dell'importo  complessivo  di  lire
240 miliardi previsto nello stesso articolo dei mutui  che  la  Cassa
depositi e prestiti e' autorizzata a  concedere  al  comune  medesimo
unicamente per l'acquisizione  ed  il  completamento  dei  fabbricati
aventi le caratteristiche di cui al citato articolo 21-ter. 
  2. L'erogazione delle somme occorrenti per la  realizzazione  delle
suddette previsioni e'  subordinata  alla  presentazione  alla  Cassa
depositi e prestiti, entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  del  programma
integrativo. 
  3. Agli interventi previsti nel programma integrativo si  applicano
le disposizioni del suddetto articolo  21-ter  del  decreto-legge  23
gennaio 1982, n. 9, convertito in  legge,  con  modificazioni,  dalla
legge 25 marzo 1982. n. 94. 
  Art. 5-quater - (Concessione di contributi a favore degli  istituti
mutuanti per il completamento delle operazioni finanziarie relative a
programmi costruttivi antecedenti alla legge 5 agosto 1978, n.  457).
- 1. Per le necessita' di cui all'articolo 5, diciassettesimo  comma,
del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, come sostituito dalla  legge
di conversione 25 marzo 1982, n. 94,  e'  autorizzato  il  limite  di
impegno di 5 miliardi di lire per  l'anno  1985,  da  iscriversi  nel
capitolo 8248 dello stato di  previsione  del  Ministero  dei  lavori
pubblici. 
  2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente  riduzione
del limite di impegno di lire 115 miliardi stanziati per l'anno  1985
ai  sensi  dell'articolo  1,   undicesimo   comma,   del   richiamato
decreto-legge 23  gennaio  1982,  n.  9,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. 
  Art: 5-quinquies - (Competenze delle province autonome di Trento  e
di Bolzano). - 1.  Le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono  nell'ambito  delle  proprie  competenze  alle   finalita'
previste nel presente decreto  secondo  le  modalita'  stabilite  dai
rispettivi ordinamenti. A tal  fine  i  finanziamenti  ordinari  sono
corrisposti a norma dell'articolo 39 della legge 5  agosto  1978,  n.
457. 
  2. Resta ferma anche nelle province medesime  l'applicazione  delle
disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto". 
  L'articolo 6 e' soppresso.