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LEGGE 25 luglio 1984, n. 377

Norme correttive ed integrative degli articoli 24 e 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/1986)
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Testo in vigore dal:  10-8-1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativo al 1984, non si applica.
È nulla ogni pattuizione diretta ad attribuire un canone maggiore od altri vantaggi contrari alle disposizioni di cui al presente articolo.