DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1982, n. 9

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1982, n. 94 (in G.U. 26/03/1982, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2002)
Testo in vigore dal: 27-3-1982
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 21-ter

((La  Cassa  depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune
di  Roma,  al  tasso  corrente  di  interesse, mutui fino all'importo
complessivo  di  duecentoquaranta  miliardi  di  lire,  di  cui cento
miliardi  nell'anno  1982,  avvalendosi  anche  dei  fondi  dei conti
correnti  postali, per l'acquisizione, anche mediante la procedura di
espropriazione,  e  per  il  completamento di fabbricati a prevalente
destinazione  residenziale, che non risultino ultimati e i cui lavori
siano stati sospesi da oltre un anno.
  I mutui di cui al comma precedente possono essere assunti in deroga
all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno
1979, n. 421, e sono garantiti dallo Stato.
  Gli   interessi   passivi  dei  mutui  anzidetti,  in  deroga  alle
disposizioni  di  cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge
29  dicembre  1977,  n.  946, convertito in legge, con modificazioni,
dalla  legge  27  febbraio  1978,  n. 43, sono calcolati al netto dei
canoni  di  locazione  effettivamente  corrisposti al comune di Roma.
Tali  canoni  devono  essere  versati  in apposito conto vincolato di
tesoreria  da  destinare al pagamento delle quote di ammortamento dei
mutui relativi.
  All'atto  della  concessione  dei  mutui  il  comune  e'  tenuto  a
comunicare  al  tesoriere l'importo della rata di ammortamento dovuta
alla Cassa depositi e prestiti.
  Ricevuta la comunicazione, il tesoriere versa alla Cassa depositi e
prestiti  alle prescritte scadenze, insieme con le indennita' di mora
in  caso di ritardato versamento, l'importo della rata utilizzando in
via  prioritaria  le  disponibilita' esistenti sul conto vincolato di
cui al terzo comma.
  Ai  fini  degli  adempimenti  previsti  dal  comma  precedente,  il
tesoriere   e'  tenuto  a  comunicare  altresi'  all'ente  mutuatario
l'importo  differenziale  della  rata  versata  avvalendosi dei fondi
ordinari di bilancio.
  La  concessione  dei  mutui  e' subordinata alla presentazione alla
Cassa depositi e prestiti da parte del comune di Roma, entro sei mesi
dalla  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente
decreto, della deliberazione che approva il programma di acquisizione
e di completamento degli edifici di cui al primo comma.
  Il  costo di acquisizione e di completamento e' determinato in base
alla  somma  della  indennita'  di espropriazione degli immobili allo
stato  attuale  e  dei  costi dei lavori di completamento comprensivi
delle relative spese generali, delle spese tecniche e della revisione
prezzi.  Il  costo  dei  lavori  di completamento e' commisurato alle
tariffe  adottate  dal  comune  di  Roma  per  la esecuzione di opere
pubbliche e alle vigenti tariffe professionali.
  Il  procedimento per l'espropriazione e l'occupazione di urgenza e'
regolato  dalle disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 3
gennaio 1978, n. 1.
  L'indennita'  di espropriazione e' fissata dall'ufficio tecnico del
comune  di  Roma  in rapporto al valore venale dei fabbricati e delle
loro  pertinenze con esclusione di qualsiasi ulteriore maggiorazione.
Qualora si tratti di immobili offerti in vendita ai pubblici incanti,
l'indennita'  di  espropriazione e' equivalente al prezzo dell'ultima
gara  andata  deserta, se inferiore a quello determinato ai sensi del
comma precedente.
  Il  comune  di  Roma  e'  autorizzato  a  stipulare, con enti o con
privati, convenzioni idonee a consentire l'acquisizione di fabbricati
da ultimare.
  In   considerazione   della   eccezionale   urgenza  nonche'  della
peculiarita'  e  complessita'  tecnica  degli  interventi,  il comune
stesso  e'  autorizzato  altresi' ad affidare mediante concessione la
progettazione e l'esecuzione dei lavori di completamento.
  Gli  atti  di  compravendita  e  le  convenzioni posti in essere in
applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al presente articolo sono
esenti da imposizione fiscale per ogni contraente.
  I fabbricati ultimati sono ceduti in locazione ai sensi della legge
27  luglio  1978,  n.  392,  e  del  terzo  comma dell'articolo 2 del
presente decreto.