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LEGGE 27 luglio 1978, n. 392

Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
Testo in vigore dal: 5-6-1992
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 69. 
(Diritto di prelazione in caso di nuova locazione  e  indennita'  per
                      l'avviamento commerciale) 
 
  Nei contratti di locazione di immobili adibiti ad  uso  diverso  da
quello di abitazione, di cui agli articoli 67  e  71  della  presente
legge, il locatore comunica,  mediante  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento da inviarsi entro il 28 febbraio  1987,  se  ed  a  quali
condizioni intende  proseguire  la  locazione  ovvero  le  condizioni
offerte da terzi per la locazione dell'immobile. 
  L'obbligo ricorre anche quando il locatore non  intende  proseguire
nella locazione per i motivi indicati all'articolo 29. 
  Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia  comunicato  al
locatore che non  intende  rinnovare  la  locazione  e  nei  casi  di
cessazione del rapporto per inadempimento o recesso del conduttore  o
qualora sia in corso una delle procedure previste dal  regio  decreto
16 marzo 1942, n. 267,  e  successive  modificazioni,  a  carico  del
conduttore medesimo. 
  Il conduttore deve rendere noto al locatore,  entro  trenta  giorni
dalla comunicazione di cui al primo comma, se intende  proseguire  la
locazione alle nuove condizioni. 
  Il conduttore ha diritto di  prelazione  se,  entro  trenta  giorni
dalla ricezione della comunicazione di  cui  al  primo  comma,  offre
condizioni uguali a quelle comunicategli dal  locatore.Egli  conserva
tale diritto anche nell'ipotesi di cui al quarto comma  dell'articolo
40. 
  Il conduttore, se non accetta le condizioni  offerte  dal  locatore
ovvero non esercita la prelazione, ha diritto ad un compenso  pari  a
24 mensilita', ovvero a trenta  per  le  locazioni  con  destinazione
alberghiera, del canone richiesto dal locatore od offerto dal terzo. 
  Se il locatore non intende proseguire nella locazione il conduttore
puo', entro trenta giorni  dalla  comunicazione  del  locatore  o  in
mancanza di questa, se dovuta, dalla scadenza del termine di  cui  al
primo comma, offrire un  nuovo  canone,  impegnandosi  a  costituire,
all'atto del rinnovo e per  la  durata  del  contratto,  una  polizza
assicurativa oppure una fidejussione bancaria per una somma pari a 12
mensilita' del canone offerto. 
  Se il locatore non intende proseguire nella  locazione  sulla  base
delle condizioni offerte, al conduttore e'  dovuta  l'indennita'  per
l'avviamento commerciale nella misura di 24 mensilita', ovvero di  30
per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone offerto  ai
sensi del comma precedente. 
  In mancanza dell'offerta del nuovo canone da parte  del  conduttore
nonche' nei casi di  rilascio  dell'immobile  per  i  motivi  di  cui
all'articolo 29 salvo quelli di cui al primo comma,  lettera  a),  e'
dovuta l'indennita' per avviamento commerciale  nella  misura  di  21
mensilita',  ovvero  di  25  per  le   locazioni   con   destinazione
alberghiera, del canone corrente di mercato per i  locali  aventi  le
stesse caratteristiche. In  caso  di  rilascio  dell'immobile  per  i
motivi di cui all'articolo 29, primo comma, lettera a),  la  predetta
indennita'  e'  calcolata  con  riferimento  al  canone  corrisposto.
L'indennita' dovuta e' complessivamente di 24 mensilita',  ovvero  di
32 per le locazioni con destinazione alberghiera, nei casi di cui  al
secondo comma dell'articolo 34. 
  L'esecuzione  del  provvedimento  di  rilascio   dell'immobile   e'
condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennita'  di  cui  ai
precedenti commi sesto, ottavo e nono. 
  Per i contratti di cui agli articoli 67 e 71  le  disposizioni  del
presente articolo sono sostitutive di quelle degli articoli 34 e  40.
((22)) 
    
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte costituzionale, con sentenza 5-6 ottobre 1983, n. 300  (in
G.U. 1a s.s.  12/10/1983,  n.  281)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale "del combinato disposto dell'art. 69,  settimo  comma,
legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 stessa legge  27  luglio
1978, n. 392 (quale modificato  dall'art.  1  bis  decreto  legge  30
gennaio 1979, n.21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo
1979, n. 93), nella parte in cui  -  relativamente  alle  ipotesi  di
recesso del locatore dai contratti disciplinati dall'art.  67  stessa
legge 27 luglio 1978, n. 392, motivate con la sopravvenuta necessita'
di adibire l'immobile ad abitazione  propria  o  del  coniuge  o  dei
parenti  in  linea  retta  entro  il  secondo  grado  -  prevede  che
l'indennita' per l'avviamento commerciale dovuta  al  conduttore  sia
determinata sulla base del canone corrente di mercato  per  i  locali
aventi le stesse caratteristiche, anziche' con riferimento all'ultimo
canone corrisposto".
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AGGIORNAMENTO (8)
Il  D.L.  7  febbraio  1985,  n.  12,   convertito,   con
modificazioni, dalla L. 5 aprile  1985,  n.  118,  ha  disposto  (con
l'art. 1, comma 9-bis)  che  "Le disposizioni del decreto-legge [. . .],
escluse quelle di cui all'articolo  2  dello  stesso  decreto,  hanno
effetto dal 31 gennaio 1985".
Ha  inoltre  disposto  (con  l'art. 1, comma 9-quinquies)  che  "Le
disposizioni dei precedenti commi 9-bis, 9-ter e 9-quater si applicano
anche  ai  giudizi in  corso alla data  di  entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del presente decreto".
Successivamente la Corte  Costituzionale,  con  sentenza  22  -  23
aprile 1986,  n.  108  (in  G.U.  1a  s.s.  30/04/1986,  n.  17),  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 9  bis,
9 ter e 9 quater e 9 quinquies, del  D.L.  7  febbraio  1985  n.  12,
convertito nella L. 5 aprile 1985 n. 118  (che  hanno  sostituito  il
presente articolo).
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AGGIORNAMENTO (22) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio-3 giugno  1992,  n.
242  (in  G.U.   1a   s.s.   04/06/1992,   n.   24)   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 69 della legge  27  luglio
1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di  immobili  urbani)  nella
parte in cui non prevede che l'obbligo del locatore di  corrispondere
al conduttore la indennita' per l'avviamento commerciale non  ricorre
quando causa di cessazione del rapporto  e'  un  provvedimento  della
pubblica Amministrazione che esclude indefinitamente la utilizzazione
economica dell'immobile".