DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1982, n. 9

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1982, n. 94 (in G.U. 26/03/1982, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2002)
Testo in vigore dal: 27-3-1982
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
 
  ((Il CER ripartisce  nel  biennio  1982-1983  tra  i  comuni  ed  i
consorzi di comuni, appositamente costituiti  nello  ambito  di  aree
metropolitane individuate dallo stesso Comitato,  la  somma  di  lire
1.400 miliardi per la realizzazione, anche a mezzo di concessioni, di
programmi  straordinari  di  edilizia  abitativa,  con  le  tipologie
previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, anche fuori dai piani  di
zona, purche' in aree delimitate ai sensi  dello  articolo  51  della
legge 22 ottobre 1971, n. 865. I comuni ed i consorzi  di  comuni  di
cui al presente comma possono utilizzare non oltre il venti per cento
della somma loro assegnata per l'acquisto di alloggi, anche degradati
da recuperare)). 
  ((Gli  alloggi  di  cui  al  comma  precedente  sono  assegnati  in
locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, da  parte  dei
comuni o consorzi interessati. 
  Nell'ambito dei beneficiari una quota non superiore al  trenta  per
cento puo' essere riservata ai soggetti  per  i  quali  ricorrono  le
condizioni previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e  successive  modificazioni  e
integrazioni, nei cui confronti si applica il canone di locazione  ai
sensi dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513)). 
  ((All'onere di cui al primo comma si provvede, quanto  a  lire  500
miliardi, a valere sui mutui della Cassa depositi e prestiti  di  cui
all'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38,  convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153,  dei
quali 200 miliardi per  il  1982  e,  quanto  a  lire  900  miliardi,
mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1982.  Per
il 1982 lo stanziamento e' determinato in lire 50 miliardi. 
  Il CER e' autorizzato ad utilizzare per le  necessita'  di  cui  al
comma precedente, per la quota di 900 miliardi a carico del  bilancio
dello Stato, le disponibilita' di cui all'articolo 13 della  legge  5
agosto 1978, n. 457, sino al limite di 400 miliardi. In tal  caso  il
Ministro del  tesoro  provvede  con  le  disponibilita'  del  1983  a
reintegrare  le  somme  cosi'  anticipate  dalla  Cassa  depositi   e
prestiti. 
  La sezione autonoma della  Cassa  depositi  e  prestiti,  istituita
dall'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457,  provvede,  sulla
base  delle  indicazioni  del  CER  di  cui  al  primo  comma,   alla
concessione dei relativi mutui ai  comuni  beneficiari.  La  medesima
sezione,  in   sede   di   somministrazione   dei   mutui,   provvede
all'erogazione anche dell'ulteriore quota a valere sugli stanziamenti
di cui al quarto ed al quinto comma  che  sono  versati  in  apposito
conto infruttifero intestato alla sezione stessa)).  Sono  parificate
ai coniugi le coppie che contraggono  matrimonio  entro  la  data  di
formale assegnazione dell'alloggio. 
  Il CER e' autorizzato ad impegnare sin dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto  l'intero  importo  di  lire   ((1.400
miliardi)) previsto per il biennio 1982-83. Per gli  anni  successivi
al  1983  agli  ulteriori  stanziamenti  si  provvede  con  la  legge
finanziaria. 
  Il 40 per cento del finanziamento di cui al  presente  articolo  e'
riservato ai territori  indicati  dall'articolo  1  del  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218. ((Il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  di  concerto  con  il
Ministro  del  tesoro,  determina  le  modalita'  di  erogazione  del
contributo ai beneficiari)). 
  In alternativa ai mutui agevolati individuali di cui all'articolo 9
del  decreto-legge  15  dicembre  1979,  n.  629,   convertito,   con
modificazioni, nella legge  15  febbraio  1980,  n.  25,  le  regioni
possono  concedere  ai  soggetti  da  individuare  con  le  modalita'
previste  da  tale  disposizione  contributi  in  conto  capitale  di
ammontare pari rispettivamente al 40 per cento, al 35 per cento ed al
30 per cento del limite massimo di mutuo  agevolato  ammissibile  per
ciascuna delle fasce di reddito dell'articolo 20 della legge 5 agosto
1978,  n.  457,  e  successive  modificazioni,  rispettivamente,  per
alloggi di nuova costruzione e per gli interventi di recupero. 
  All'onere derivante  dalla  concessione  dei  contributi  in  conto
capitale di cui al precedente comma si  fa  fronte,  per  il  biennio
1982-83 con lo stanziamento di lire 440  miliardi.  Per  il  1982  lo
stanziamento viene determinato in lire 70 miliardi. 
  Per la concessione del concorso dello  Stato  nel  pagamento  degli
interessi dei mutui di cui al ((decimo)) comma del presente  articolo
e' autorizzato il limite di impegno di lire 30  miliardi  per  l'anno
1982. 
Per gli anni  successivi  al  1983  agli  ulteriori  stanziamenti  si
provvede con la legge finanziaria. 
  Il primo comma dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n.  457,
e' sostituito dal seguente: 
  "Ai fini  dell'acquisizione  dei  benefici  previsti  dal  presente
titolo  nonche'  ai  fini  dell'attribuzione  di  eventuali  punteggi
preferenziali per la formazione di graduatorie degli  aventi  diritto
il reddito complessivo del nucleo familiare e' diminuito di lire ((un
milione)) per ogni figlio che risulti essere a  carico;  agli  stessi
fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi
da lavoro dipendente, questi, dopo la  detrazione  dell'aliquota  per
ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella  misura
del 60 per cento". 
  ((Per la realizzazione dei programmi  di  cui  al  primo  comma  si
applicano le disposizioni previste dal nono comma dell'articolo 8 del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n.  629,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25)).