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DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1979, n. 629

Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.15 febbraio 1980, n. 25 (in G.U. 16/02/1980, n.46).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1999)
Testo in vigore dal:  10-4-1985
aggiornamenti all'articolo

Art. 21


La commissione assegnazione alloggi prevista dallo art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, forma le graduatorie definitive per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, attribuendo il punteggio stabilito dal n. 10 del primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, ai soggetti, già collocati nelle graduatorie, nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti esecutivi di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore ovvero sulla necessità del locatore o sulla finita locazione, e questi siano stati comunicati, a cura dell'interessato, non oltre la scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni previste dall'art. 8, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
Nei comuni, con popolazione superiore a 350.000 abitanti e nei comuni con essi confinanti, ai soggetti nei cui confronti siano stati emessi, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i provvedimenti di rilascio indicati nel comma precedente e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche ed integrazioni, è riservata una quota non superiore al 40 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini.
Nei comuni con popolazione inferiore ai 350.000 abitanti, ai soggetti di cui al comma precedente è riservata una quota non superiore al 20 per cento di alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini.
Le disposizioni dei due precedenti commi si applicano fino al 31 ottobre 1981.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118 ha disposto (con l'art. 4-bis) che "la riserva di cui all'articolo 21 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogata sino al 31 dicembre 1986". La L. 5 aprile 1985, n. 118 ha disposto (con l'art. 2 comma 2) che la presente disposizione ha effetto dal 31 gennaio 1985.