LEGGE 27 luglio 1978, n. 392

Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
Testo in vigore dal: 1-3-2009
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 32. 
                     (Aggiornamento del canone) 
 
  Le  parti  possono  convenire  che  il  canone  di  locazione   sia
aggiornato  annualmente  su  richiesta  del  locatore  per  eventuali
variazioni del potere di acquisto della lira. 
  Le variazioni in aumento del canone ((, per i  contratti  stipulati
per durata non superiore a  quella  di  cui  all'articolo  27,))  non
possono essere  superiori  al  75  per  cento  di  quelle,  accertate
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie  di
operai ed impiegati. 
  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  anche  ai
contratti di locazione stagionale ((ed a quelli in corso  al  momento
dell'entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al  secondo
comma del presente articolo)). (8) 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 7 febbraio 1985,  n.  12,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, ha  disposto  (con  l'art.  1,  comma
9-bis) che "Le disposizioni del decreto-legge [. . .], escluse quelle
di cui all'articolo 2 dello stesso  decreto,  hanno  effetto  dal  31
gennaio 1985".