DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 643

Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
Testo in vigore dal: 1-1-2000
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.
                      Applicazione dell'imposta

  L'imposta  si  applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o
dell'acquisto  a  titolo  gratuito,  anche  per causa di morte, o per
usucapione  del  diritto  di  proprieta'  o  di  un  diritto reale di
godimento sull'immobile.
  Si  considerano  atti  di  alienazione  a  titolo  oneroso anche le
vendite  forzate,  le  sentenze  indicate nel secondo comma dell'art.
2932  del codice civile, i conferimenti in societa' di ogni tipo e le
assegnazioni ai soci, eccettuate le assegnazioni di alloggi costruiti
dalle  cooperative  edilizie  previste  dalle  leggi  in  materia  di
edilizia  economica  e  popolare.  Per  diritti reali di godimento si
intendono   l'usufrutto,   l'uso,   l'abitazione,  l'enfiteusi  e  la
superficie.
  In  caso  di  vendita  con riserva di proprieta' e di locazione con
clausola  di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti l'alienazione si considera avvenuta all'atto della stipulazione
della vendita o della locazione.
  Gli  immobili  e  i  diritti  reali  di godimento alienati a titolo
oneroso  o  acquistati  a  titolo gratuito anteriormente al 1 gennaio
1973 mediante scrittura non avente data certa si considerano alienati
o acquistati a tale data.
  L'imposta  non  si  applica all'atto del trasferimento a seguito di
espropriazione    per    pubblica    utilita'    o   della   cessione
all'espropriante  in  caso  di  procedura  espropriativa per pubblica
utilita'. ((19))
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AGGIORNAMENTO (19)
  La  L.  23 dicembre 1999, n.488 ha disposto (con l'art. 7, comma 4)
che  "L'imposta  comunale sull'incremento di valore degli immobili di
cui  all'articolo  2  del  decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n. 643, da corrispondere per i trasferimenti a titolo
oneroso  aventi  ad oggetto gli immobili individuati catastalmente ad
uso abitativo e relative pertinenze, e' ridotta di un quarto."