DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 601

Disciplina delle agevolazioni tributarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2001
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 14.
           Condizioni di applicabilita' delle agevolazioni

  Le  agevolazioni  previste  in  questo  titolo  si  applicano  alle
societa'  cooperative,  e  loro  consorzi, che siano disciplinate dai
principi  della  mutualita'  previsti dalle leggi dello Stato e siano
iscritti  nei  registri  prefettizi  o nello schedario generale della
cooperazione.
  I  requisiti della mutualita' si ritengono sussistenti quando negli
statuti  sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni
indicate  nell'art.  26  del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n.
1577,  e  successive  modificazioni,  e tali condizioni sono state in
fatto  osservate  nel  periodo  di  imposta  e nei cinque precedenti,
ovvero  nel  minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli
statuti stessi.
  I  presupposti  di applicabilita' delle agevolazioni sono accertati
dall'amministrazione  finanziaria  sentiti  il Ministero del lavoro o
gli altri organi di vigilanza.((32))
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AGGIORNAMENTO (32)
  La  L.  23  dicembre 2000 n.388 ha disposto (con l'art. 17 comma 1)
che  "Le  disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo
del   Capo  provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577,
ratificato,  con  modificazioni  dalla  legge  2 aprile 1951, n. 302,
all'articolo  14  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
settembre  1973,  n.  601, e all'articolo 11, comma 5, della legge 31
gennaio 1992, n. 59, si interpretano nel senso che la soppressione da
parte  di  societa' cooperative o loro consorzi delle clausole di cui
al  predetto articolo 26 comporta comunque per le stesse l'obbligo di
devolvere   il   patrimonio  effettivo  in  essere  alla  data  della
soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi
eventualmente  maturati,  ai  fondi  mutualistici  di  cui  al citato
articolo  11,  comma  5. Allo stesso obbligo si intendono soggette le
stesse  societa' cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di
trasformazione,  ove  non  vietati  dalla  normativa vigente, in enti
diversi  dalle  cooperative per le quali vigono le clausole di cui al
citato  articolo  26,  nonche'  in  caso  di  decadenza  dai benefici
fiscali."