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LEGGE 18 aprile 1984, n. 80

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  9-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Conversione in legge


Il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: "Ai comuni è assegnato dal CIPE annualmente un fondo a valere sull'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei prefabbricati";
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"I termini stabiliti nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, nonché nell'ultimo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono prorogati al 30 giugno 1985. Il termine di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato fino al termine dell'annata agraria in corso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1984. Alla stessa data del 31 dicembre 1984 è prorogato il termine di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Il termine di cui all'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato al 30 giugno 1984";
il comma 5 è soppresso;
dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. I ruoli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici sono aumentati di venticinque unità per adeguare ai programmi operativi le dotazioni di personale dei provveditorati regionali alle opere pubbliche della Campania e della Basilicata e delle sezioni staccate di Avellino e Salerno, istituite ai sensi dell'articolo 5-novies del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n.
456. In ciascuna delle sezioni predette è assicurata l'effettiva presenza di almeno un dirigente superiore. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, le conseguenti variazioni ai ruoli organici. Il Ministro dei lavori pubblici è altresì autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, a bandire i concorsi pubblici per le relative assunzioni. All'onere relativo all'attuazione del presente comma, valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Riorganizzazione strutturale dei servizi del Ministero dei lavori pubblici".
7-ter. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro per i beni culturali ed ambientali, secondo le rispettive competenze, a norma delle vigenti disposizioni di legge, provvedono entro il 30 giugno 1984 a completare gli organici dei rispettivi uffici periferici aventi sede nelle regioni Campania e Basilicata.
7-quater. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere di ricostruzione di competenza dello Stato, l'attività delle sezioni staccate di cui al comma 7-bis, già autorizzata per il triennio dal 27 agosto 1981 al 26 agosto 1984, è prorogata fino al 31 dicembre 1987";
((...))

All'articolo 2:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"Il contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie complessiva dell'unità immobiliare nei limiti previsti dallo stesso articolo 9.
Il costo di intervento per la determinazione del contributo è fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici che si applica a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento";
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"La spesa ammissibile a contributo per la realizzazione delle superfici non residenziali di cui ai commi 3 e 4 non può essere superiore, per ogni metro quadrato, al sessanta per cento del costo d'intervento come definito dal precedente comma";
il comma 7 è soppresso;
dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
"9-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificate nei precedenti commi, si applicano anche alle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione da riparare a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 o del febbraio 1981".
All'articolo 3:
al comma 1, nel primo capoverso, lettera c), le parole: "massimo ammissibile" sono sostituite dalla seguente: "relativo"; nel secondo capoverso, le parole:
"del contributo massimo ammissibile" sono sostituite dalle seguenti: "del relativo contributo";
al comma 1, secondo capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: "relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico e dei calcoli statici, per gli interventi di ricostruzione; per gli interventi di riparazione, i predetti elaborati possono essere presentati successivamente alla documentazione di cui sopra, ma comunque prima dell'inizio dei lavori";
al comma 1, terzo capoverso, sono soppresse le parole: "della relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico, dei calcoli statici";
il comma 2 è sostituto dal seguente:
"Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto esecutivo, le commissioni di cui all'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, esprimono il parere sulla compatibilità urbanistica e sulla determinazione del relativo contributo, ai sensi del presente decreto. Il parere sulla determinazione del contributo è vincolante. Ai membri di tali commissioni è corrisposto, per ogni pratica esaminata, un compenso nella misura di lire quindicimila";
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"Per gli interventi di ricostruzione, con il provvedimento di cui al comma precedente, ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo come determinato nei limiti dell'articolo 2, con riserva di liquidare, a consuntivo, l'ammontare del contributo nei limiti di quello assegnato";
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Per gli interventi di riparazione, con il provvedimento di cui al comma 3, ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo, che è pari all'importo riportato nel computo metrico e stima, aggiornato alla data di assegnazione del contributo stesso, nei limiti fissati dall'articolo 2, con riserva di liquidare a consuntivo l'ammontare del contributo, nei limiti di quello assegnato.
4-ter. Ai fini della liquidazione del saldo del contributo erogabile, l'accertamento di regolarità della documentazione amministrativo-contabile è effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione degli atti giurati di contabilità finale, nonché del certificato di collaudo statico, del certificato di collaudo tecnico amministrativo in caso di lavori di importo superiore a un miliardo, ovvero del certificato di regolare esecuzione e del certificato di abitabilità.
Sono ammesse perizie di variante e suppletive in corso d'opera che non comportino variazioni in aumento superiori al dieci per cento del contributo concesso. Tale eventuale eccedenza è liquidata, previo accertamento, con lo stato finale. Non possono essere superati, in ogni caso, i limiti di cui all'articolo 2";
al comma 5, le parole: "massimo ammissibile" sono soppresse;
il comma 7 è soppresso;
al comma 8, le parole: "entro il 30 giugno 1984" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1984";
al comma 9, le parole: "o di piano di ricostruzione" sono soppresse; e le parole: "30 giugno 1984" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1984";
al comma 10, le parole: "a carico dei comuni disastrati" e le parole: "30 giugno 1984" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "a carico dei comuni predetti" e "31 dicembre 1984".
All'articolo 5:
il comma 1 è soppresso;
il comma 4 è sostituito dai seguenti:
"4. Nell'ipotesi che procedano ad interventi in parte non connessi al sisma, gli aventi titolo ai contributi di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, conservano il diritto al contributo limitatamente alle superfici danneggiate o distrutte.
4-bis. Hanno titolo ai contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, i proprietari di immobili demoliti o da demolire in attuazione degli strumenti urbanistici approvati ai sensi degli articoli 28 e 55 della predetta legge".
All'articolo 6:
la parola: "massimi" è soppressa;
alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le parole: "e del 5 per cento, nel caso di impianti alimentati da gas metano".
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - Assegnazione di contributi a soggetti diversi dal proprietario dell'unità immobiliare. - 1. Il contributo previsto dal presente decreto è altresì assegnato:
a) al discendente in linea retta del proprietario dell'unità danneggiata dal terremoto il quale dimostri, con atto notorio o con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che, alla data del sisma, occupava l'unità immobiliare da solo o con il proprio nucleo familiare;
b) all'erede del proprietario dell'unità immobiliare deceduto in dipendenza del sisma, anche se successivamente alla data dello stesso, il quale dimostri, con dichiarazione medica giurata, l'indicata dipendenza causale, nonché l'acquisto, in qualità di erede, della proprietà dell'unità immobiliare. Fuori da tale ipotesi, l'erede del proprietario di unità immobiliare, deceduto successivamente alla data del sisma per altra causa, ha titolo al contributo previsto dal presente decreto a favore del dante causa, ma nei limiti dell'ammontare a quest'ultimo spettante.
2. Nei casi sopra indicati, il contributo è assegnato sempre che non sia stato già erogato rispettivamente all'ascendente o al dante causa.
3. Per una stessa unità immobiliare il contributo assegnato al possessore, a norma dell'articolo 12 della legge 14 maggio 1981, n. 219, o, nel caso sopra indicato, al discendente, non può essere altresì riconosciuto al proprietario".
All'articolo 9:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"Per gli atti in materia di urbanistica posti in essere dai comuni disastrati o gravemente danneggiati, trascorsi sessanta giorni dal loro deposito, senza che sia intervenuta l'approvazione da parte dell'organo competente, il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta che provvede alla loro definizione entro i successivi trenta giorni";
il comma 2 è soppresso;
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Il sindaco, previa apposita deliberazione del consiglio comunale, notifica ai proprietari una intimazione affinchè diano inizio alle opere previste nei piani di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e, in caso di ingiustificata inerzia protratta per un periodo non inferiore a tre mesi, provvede a sostituirsi a spese dei proprietari nell'indicata attività mediante elaborazione progettuale ed esecuzione delle opere, previa occupazione temporanea delle aree o degli immobili.
3-ter. La procedura di cui al comma precedente trova applicazione, altresì, nei confronti di immobili o aree incluse negli strumenti urbanistici di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la realizzazione di opere che, non ricollegabili con l'evento sismico, sono escluse dai benefici di cui al presente decreto".
All'articolo 11, è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano, a domanda, anche a favore dei soggetti beneficiari dei contributi di cui agli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sempre che non abbiano riscosso il saldo finale e con riferimento al valore del costo di intervento relativo all'anno di assegnazione del contributo".
Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:
"Art. 11-bis. - Benefici a favore dei supplenti delle scuole private. - I supplenti delle scuole private delle zone colpite dal sisma del novembre 1980, ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono equiparati, agli effetti del computo dei giorni di servizio prestati nell'anno scolastico 1980-1981, ai supplenti della scuola pubblica delle predette zone".