LEGGE 14 maggio 1981, n. 219

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal: 22-11-1987
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 12.
                   (Comproprieta' degli immobili).

  Qualora  l'immobile  appartenga in comproprieta' a piu' titolari, i
contributi  di cui ai precedenti articolo 9 e 10 vengono assegnati al
titolare  il  cui  nucleo  familiare,  alla  data del sisma, occupava
l'abitazione, salvo il diritto degli altri proprietari sul bene.
  I  titolari di diritti reali di godimento che occupavano l'immobile
alla data anzidetta e tutti coloro che dimostrino con atto notorio il
possesso  non violento ne' clandestino alla data del 23 novembre 1980
possono richiedere l'assegnazione dei contributi di cui ai precedenti
articoli  9  e  10  e  procedere  alla ricostruzione o ripristino del
medesimo immobile, fatto comunque salvo il diritto di proprieta', ove
il  proprietario  non  vi abbia, per qualsiasi motivo, provveduto nel
termine stabilito dal successivo articolo 14. I titolari dei predetti
diritti  reali  di  godimento  possono  presentare le domande entro i
successivi 90 giorni.
  Le deliberazioni condominiali relative all'opera di ricostruzione o
riparazione  sono  valide  se  approvate con la maggioranza di cui al
secondo  comma  dell'articolo 1136 del codice civile. Nell'ipotesi in
cui  non  sia raggiunta la maggioranza prevista dal precedente comma,
ovvero  nell'ipotesi  in  cui non esistano le tabelle millesimali, le
deliberazioni  condominiali relative agli edifici da ricostruire o da
riparare  sono  assunte in conformita' dell'articolo 30, primo comma,
della  legge  5  agosto  1978,  n.  457. E' a tal fine sufficiente la
maggioranza semplice calcolata in base all'imponibile catastale.
  Ove gli immobili non risultino interamente accatastati, le delibere
condominiali   sono   valide   se   approvate   da   proprietari  che
rappresentino   la   maggioranza   semplice   delle  superfici  nette
complessive.
  La disposizione del comma precedente si applica anche nelle ipotesi
di  unita'  minime  di  intervento  che, secondo i piani di recupero,
siano costituite da piu' immobili.
  Per  gli  immobili  distrutti  o  da  demolire  o  da  riparare  in
conseguenza   degli   eventi   sismici  i  proprietari  delle  unita'
immobiliari  procedono alla costituzione convenzionale del condominio
al  fine  di  adottare  le  delibere  necessarie per l'esecuzione dei
lavori   di   ricostruzione   o  riparazione.  Si  applicano  per  la
determinazione   della   maggioranza  le  disposizioni  del  presente
articolo.((16))
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AGGIORNAMENTO (16)
  Il  D.L.  20  novembre  1987,  n. 474, convertito con modificazioni
dalla  L.  21 gennaio 1988, n. 12 ha disposto (con l'art. 19) che "la
disposizione contenuta nell'articolo 12, ultimo comma, della legge 14
maggio  1981, n. 219, come modificato dall'articolo 10 della legge 18
aprile  1984,  n.  80,  di  conversione del decreto-legge 28 febbraio
1984,   n.  19,  deve  intendersi  applicabile  anche  agli  atti  di
costituzione  dei  condomini  o dei consorzi di proprietari di unita'
minime  di  intervento, previste nei piani indicati nell'articolo 28,
secondo comma, della predetta legge n. 219 del 1981