DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1982, n. 57

Disciplina per la gestione stralcio dell'attivita' del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1982, n. 187 (in G.U. 30/04/1982, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 26-4-1986
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
 
  Fino al  31  dicembre  1983  nei  comuni  disastrati  e  gravemente
danneggiati delle regioni Campania e  Basilicata  e'  autorizzato  il
collocamento in aspettativa: 
    1) quanto ai comuni fino a 10 mila abitanti, del sindaco o di  un
suo  delegato  e  di  un  assessore  o  consigliere  designato  dalla
maggioranza nonche' di un consigliere della minoranza  designato  dal
gruppo piu' consistente della stessa; 
    2) quanto ai comuni con oltre 10 mila abitanti, del sindaco o  di
un suo delegato, di  due  assessori  o  consiglieri  designati  dalla
maggioranza e di un consigliere della minoranza designato dal  gruppo
piu' consistente della stessa; 
    3) quanto ai comuni di Avellino, Benevento,  Caserta,  Potenza  e
Salerno, del sindaco, di quattro assessori  o  consiglieri  designati
dalla giunta comunale e di due consiglieri delle minoranze  designati
dal gruppo piu' consistente delle stesse; 
    4) quanto al comune di Napoli, del sindaco, di  sei  assessori  o
consiglieri designati dalla giunta  comunale  e  di  due  consiglieri
delle minoranze designati dal gruppo piu' consistente delle stesse. 
  Il collocamento in aspettativa e' autorizzato, altresi', in  favore
del presidente o di un consigliere suo delegato di ciascun  consiglio
di circoscrizione dei comuni capoluoghi colpiti dal terremoto, eletto
a norma di legge. 
  COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 APRILE 1982 N. 187. 
  Fino al 31 dicembre 1983 nelle  comunita'  montane  comprendenti  i
comuni disastrati la collocazione in  aspettativa  e'  autorizzata  a
favore del presidente o  di  un  suo  delegato,  di  un  assessore  o
consigliere designato dalla maggioranza, nonche'  di  un  consigliere
della Minoranza designato dal gruppo piu' consistente della stessa. 
  COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 APRILE 1982 N. 187. 
  Ai soggetti beneficiari delle  aspettative  di  cui  ai  precedenti
commi spettano il trattamento di missione e l'indennita' di trasferta
previsti per i  funzionari  regionali  con  qualifica  di  dirigente,
limitatamente  alle  missioni  e  trasferte  effettuate  per  ragioni
inerenti e conseguenti agli eventi sismici. 
  Ai sindaci o ai loro delegati dei comuni disastrati,  oltre  quanto
gia' previsto per legge, e' attribuita, fino al 31 dicembre 1983, una
indennita' straordinaria di lire 400 mila mensili. Per i sindaci  dei
comuni disastrati l'indennita'  e'  concessa  con  decorrenza  dal  1
luglio 1981. 
  L'indennita' di cui al precedente comma  e'  ridotta  ad  un  terzo
quando i sindaci o i loro  delegati  aventi  un  rapporto  di  lavoro
dipendente  percepiscano,  in  ogni  caso,  regolarmente  la  propria
retribuzione. 
  Agli amministratori ed ai consiglieri di cui  ai  commi  precedenti
che prestino la  propria  opera  a  tempo  pieno,  e  che  non  siano
dipendenti pubblici o privati, spetta,  fino  al  31  dicembre  1983,
oltre alle indennita' previste dalla legge, una  indennita'  speciale
di L. 600.000 mensili. 
  Ai soli  fini  della  determinazione  delle  indennita'  di  carica
previste dalla legge, i consiglieri di cui ai commi  precedenti  sono
equiparati agli assessori. 
  Le spese previste ai commi precedenti fanno carico al fondo di  cui
all'articolo 3 della legge  14  maggio  1981,  n.  219,  compreso  il
rimborso   alle   aziende   private   dalle   quali   dipendono   gli
amministratori o i consiglieri per i quali e'  stato  autorizzato  il
collocamento in aspettativa. 
  Il trattamento per gli amministratori e per i consiglieri collocati
in aspettativa, qualora si tratti di dipendenti pubblici, e' a carico
delle  amministrazioni,  degli  enti,   delle   aziende,   anche   ad
ordinamento autonomo, dalle quali i medesimi dipendono. 
  Gli incarichi di reggenza di segreterie comunali, nei comuni  della
zona di cui al primo comma, sono confermati per  l'intero  anno  1982
ancorche' i funzionari reggenti rivestano una qualifica  inferiore  a
quella prevista per la sede temporaneamente coperta. 
  Tutte le amministrazioni  dello  Stato,  gli  enti  pubblici  e  le
aziende pubbliche, anche  se  ad  ordinamento  autonomo,  provvedono,
entro  trenta  giorni  dalla  entrata  in  vigore  della   legge   di
conversione del presente decreto, alla copertura  dei  posti  vacanti
esistenti nelle rispettive  sedi,  uffici  e  servizi  ubicati  nelle
regioni Basilicata e Campania, nonche', entro il 30 giugno 1982, allo
adeguamento delle suddette sedi, uffici  e  servizi  e  dei  relativi
organici in relazione alle esigenze di ricostruzione  e  di  sviluppo
delle suddette regioni. La copertura dei posti  vacanti  avviene,  su
domanda o di ufficio, previo  riesame  delle  domande  presentate  in
virtu' dell'articolo 62 della legge 14 maggio 1981,  n.  219,  e  non
accolte. 
  Per tutti gli adempimenti previsti dalla legge 14 maggio  1981,  n.
219,  ai  segretari  comunali  ed  ai  funzionari  dei   comuni   con
responsabilita'  di  direzione  delle  ripartizioni  e'   attribuita,
rispettivamente dal Ministero dell'interno e dai comuni, fino  al  31
dicembre 1983, una indennita' speciale per prestazioni  di  carattere
eccezionale nei limiti che saranno fissati con apposito  decreto  del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. 
  Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano  in  favore
dei segretari delle comunita' montane comprendenti comuni disastrati. 
  I prefetti delle province di Salerno, Avellino e  Potenza,  per  la
durata di due anni dall'entrata in vigore della legge di  conversione
del presente  decreto,  allo  scopo  di  sopperire  alle  eccezionali
esigenze determinate  dagli  eventi  tellurici,  potranno  utilizzare
presso le prefetture o presso gli  uffici  e  i  servizi  degli  enti
locali; segretari comunali attualmente in servizio presso comuni  non
appartenenti  alle  regioni  Basilicata  e  Campania  in  misura  non
superiore ad un decimo di ciascun ruolo provinciale. 
  I segretari di cui al comma  precedente  saranno  distaccati  dalle
sedi presso cui prestano servizio, conservando la  titolarita'  delle
rispettive segreterie, nonche' la retribuzione in  atto  percepita  a
norma delle vigenti disposizioni. 
  Le retribuzioni spettanti al personale posto a  disposizione  delle
prefetture resteranno a carico dei bilanci degli enti di provenienza;
quelle previste per segretari destinati  agli  uffici  o  servizi  di
altri enti locali graveranno sui bilanci di questi ultimi. 
  Alla copertura delle  sedi  rimaste  temporaneamente  scoperte  per
effetto dei provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni di cui
sopra, provvederanno i prefetti o il Ministero dell'interno,  secondo
le rispettive competenze,  a  norma  delle  vigenti  disposizioni  di
legge.(5)(8)((9)) 
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AGGIORNAMENTO (5) 
Il D.L. 28 febbraio 1984 n. 19, convertito con modificazioni dalla L.
18 aprile 1984 n. 80 ha disposto  (con  l'art.  1)  che  "Il  termine
stabilito nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n.  57,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29  aprile  1982,
n. 187, e' prorogato al 30 giugno 1985". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
Il D.L. 27 giugno 1985 n. 313, convertito con modificazioni dalla  L.
8 agosto 1985 n. 422 ha disposto (con l'art. 1)che " e' prorogato  al
31  dicembre  1985,  i  termini   stabiliti   nell'articolo   5   del
decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
Il D.L. 28 febbraio 1986 n. 48, convertito con modificazioni dalla L.
18 aprile 1986 n. 119 ha disposto (con l'art. 1)che "le  disposizioni
contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n.  57,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, in
materia di collocamento in aspettativa di amministratori  locali,  di
indennita'  in  favore  di  amministratori  e  segretari  comunali  e
funzionari degli enti locali, nonche' di utilizzazione  di  segretari
comunali, sono prorogate ai 30 giugno 1986".