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DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1982, n. 57

Disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1982, n. 187 (in G.U. 30/04/1982, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  26-4-1986
aggiornamenti all'articolo

Art. 5



Fino al 31 dicembre 1983 nei comuni disastrati e gravemente danneggiati delle regioni Campania e Basilicata è autorizzato il collocamento in aspettativa:
1) quanto ai comuni fino a 10 mila abitanti, del sindaco o di un suo delegato e di un assessore o consigliere designato dalla maggioranza nonché di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa;
2) quanto ai comuni con oltre 10 mila abitanti, del sindaco o di un suo delegato, di due assessori o consiglieri designati dalla maggioranza e di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa;
3) quanto ai comuni di Avellino, Benevento, Caserta, Potenza e Salerno, del sindaco, di quattro assessori o consiglieri designati dalla giunta comunale e di due consiglieri delle minoranze designati dal gruppo più consistente delle stesse;
4) quanto al comune di Napoli, del sindaco, di sei assessori o consiglieri designati dalla giunta comunale e di due consiglieri delle minoranze designati dal gruppo più consistente delle stesse.
Il collocamento in aspettativa è autorizzato, altresì, in favore del presidente o di un consigliere suo delegato di ciascun consiglio di circoscrizione dei comuni capoluoghi colpiti dal terremoto, eletto a norma di legge.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 APRILE 1982 N. 187.
Fino al 31 dicembre 1983 nelle comunità montane comprendenti i comuni disastrati la collocazione in aspettativa è autorizzata a favore del presidente o di un suo delegato, di un assessore o consigliere designato dalla maggioranza, nonché di un consigliere della Minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 APRILE 1982 N. 187.
Ai soggetti beneficiari delle aspettative di cui ai precedenti commi spettano il trattamento di missione e l'indennità di trasferta previsti per i funzionari regionali con qualifica di dirigente, limitatamente alle missioni e trasferte effettuate per ragioni inerenti e conseguenti agli eventi sismici.
Ai sindaci o ai loro delegati dei comuni disastrati, oltre quanto già previsto per legge, è attribuita, fino al 31 dicembre 1983, una indennità straordinaria di lire 400 mila mensili. Per i sindaci dei comuni disastrati l'indennità è concessa con decorrenza dal 1 luglio 1981.
L'indennità di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo quando i sindaci o i loro delegati aventi un rapporto di lavoro dipendente percepiscano, in ogni caso, regolarmente la propria retribuzione.
Agli amministratori ed ai consiglieri di cui ai commi precedenti che prestino la propria opera a tempo pieno, e che non siano dipendenti pubblici o privati, spetta, fino al 31 dicembre 1983, oltre alle indennità previste dalla legge, una indennità speciale di L. 600.000 mensili.
Ai soli fini della determinazione delle indennità di carica previste dalla legge, i consiglieri di cui ai commi precedenti sono equiparati agli assessori.
Le spese previste ai commi precedenti fanno carico al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, compreso il rimborso alle aziende private dalle quali dipendono gli amministratori o i consiglieri per i quali è stato autorizzato il collocamento in aspettativa.
Il trattamento per gli amministratori e per i consiglieri collocati in aspettativa, qualora si tratti di dipendenti pubblici, è a carico delle amministrazioni, degli enti, delle aziende, anche ad ordinamento autonomo, dalle quali i medesimi dipendono.
Gli incarichi di reggenza di segreterie comunali, nei comuni della zona di cui al primo comma, sono confermati per l'intero anno 1982 ancorché i funzionari reggenti rivestano una qualifica inferiore a quella prevista per la sede temporaneamente coperta.
Tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le aziende pubbliche, anche se ad ordinamento autonomo, provvedono, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla copertura dei posti vacanti esistenti nelle rispettive sedi, uffici e servizi ubicati nelle regioni Basilicata e Campania, nonché, entro il 30 giugno 1982, allo adeguamento delle suddette sedi, uffici e servizi e dei relativi organici in relazione alle esigenze di ricostruzione e di sviluppo delle suddette regioni. La copertura dei posti vacanti avviene, su domanda o di ufficio, previo riesame delle domande presentate in virtù dell'articolo 62 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e non accolte.
Per tutti gli adempimenti previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, ai segretari comunali ed ai funzionari dei comuni con responsabilità di direzione delle ripartizioni è attribuita, rispettivamente dal Ministero dell'interno e dai comuni, fino al 31 dicembre 1983, una indennità speciale per prestazioni di carattere eccezionale nei limiti che saranno fissati con apposito decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano in favore dei segretari delle comunità montane comprendenti comuni disastrati.
I prefetti delle province di Salerno, Avellino e Potenza, per la durata di due anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo scopo di sopperire alle eccezionali esigenze determinate dagli eventi tellurici, potranno utilizzare presso le prefetture o presso gli uffici e i servizi degli enti locali; segretari comunali attualmente in servizio presso comuni non appartenenti alle regioni Basilicata e Campania in misura non superiore ad un decimo di ciascun ruolo provinciale.
I segretari di cui al comma precedente saranno distaccati dalle sedi presso cui prestano servizio, conservando la titolarità delle rispettive segreterie, nonché la retribuzione in atto percepita a norma delle vigenti disposizioni.
Le retribuzioni spettanti al personale posto a disposizione delle prefetture resteranno a carico dei bilanci degli enti di provenienza; quelle previste per segretari destinati agli uffici o servizi di altri enti locali graveranno sui bilanci di questi ultimi.
Alla copertura delle sedi rimaste temporaneamente scoperte per effetto dei provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni di cui sopra, provvederanno i prefetti o il Ministero dell'interno, secondo le rispettive competenze, a norma delle vigenti disposizioni di legge.(5)(8)
((9))
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 28 febbraio 1984 n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1984 n. 80 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine stabilito nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato al 30 giugno 1985".
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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 27 giugno 1985 n. 313, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1985 n. 422 ha disposto (con l'art. 1)che " è prorogato al 31 dicembre 1985, i termini stabiliti nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e successive modificazioni".
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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 28 febbraio 1986 n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1986 n. 119 ha disposto (con l'art. 1)che "le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, in materia di collocamento in aspettativa di amministratori locali, di indennità in favore di amministratori e segretari comunali e funzionari degli enti locali, nonché di utilizzazione di segretari comunali, sono prorogate ai 30 giugno 1986".