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DECRETO-LEGGE 27 giugno 1985, n. 313

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di calamità naturali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1985, n. 422 (in G.U. 21/08/1985, n.196).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1986)
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Testo in vigore dal:  26-4-1986
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che con vari provvedimenti legislativi in materia di calamità naturali sono state in passato adottate disposizioni, destinate ad avere effetto al 30 giugno 1985;
Considerato che sussistono tuttora le gravi esigenze che avevano dato luogo alla adozione delle disposizioni medesime;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di taluni termini, per consentire alle norme in vigore di produrre ulteriormente i loro effetti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per il coordinamento della protezione civile e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e della difesa;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, limitatamente ai compiti ed ai poteri conferiti al sindaco di Napoli ed al presidente della giunta regionale della Campania ai sensi dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 31 dicembre 1985. Alla medesima data sono prorogati i termini stabiliti nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e successive modificazioni.
2. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 31 dicembre 1985.
((3))
3. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente il contributo in conto interessi per incentivare l'adeguamento antisismico degli edifici che ricadono nei territori delle zone colpite dai terremoti del 29 aprile e del 7 e 11 maggio 1984, è prorogato di un anno.
4. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, concernente la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è prorogato al 31 dicembre 1985. (2)
5. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è prorogato al 31 dicembre 1985. L'onere conseguente, valutato in lire 18 miliardi nell'anno 1985, è posto a carico del fondo per la protezione civile. (2)
6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 8 AGOSTO 1985, N.422.
7. Il fondo per la protezione civile è aumentato per il solo 1986 di 30 miliardi di lire. All'onere conseguente si fa fronte mediante corrispondente riduzione della quota per l'anno medesimo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
7-bis. Gli alloggi acquistati con i fondi di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, sono destinati agli occupanti di alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980, nonché agli occupanti alla data del 31 dicembre 1984 di strutture pubbliche o temporaneamente acquisite al patrimonio pubblico. Alle assegnazioni provvede il sindaco di Napoli, Commissario straordinario di Governo, che stabilisce con propria ordinanza requisiti e condizioni per l'attribuzione degli alloggi stessi.
8. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 18, è prorogato al 31 dicembre 1985. (2)
9. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 8, valutato in lire 323 milioni per l'anno 1985, si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547.
10. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 8 AGOSTO 1985, N.422.
11. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 8 AGOSTO 1985, N.422.
12. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 8 AGOSTO 1985, N.422.
12-bis. L'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'imposta locale sui redditi e l'addizionale straordinaria sull'imposta locale sui redditi, dovute dai contribuenti aventi domicilio, residenza o sede nei comuni di Pozzuoli, di Monte di Procida e di Bacoli per i redditi prodotti nell'anno 1984 e non versate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al medesimo periodo di imposta, saranno pagate, senza applicazione di soprattasse ed interessi, nel mese di novembre 1985.
12-ter. I datori di lavoro, soggetti alle disposizioni sul versamento dei contributi agricoli unificati, titolari di aziende situate nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, già ammessi alla rateizzazione dei contributi agricoli unificati dovuti a tutto il 1984 e non ancora corrisposti, possono effettuare il pagamento entro il 31 dicembre 1985, senza applicazione di soprattasse ed interessi.

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986 n. 46, ha disposto (con l'art. 2) che "il termine del 31 dicembre 1985 indicato nel comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 è prorogato al 30 giugno 1986". Ha inoltre disposto che "in considerazione della eccezionale situazione locativa, il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata è prorogato al 30 giugno 1986". Ha inoltre dispoto che "il termine del 31 dicembre 1985 indicato nel comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente il trattenimento in servizio dei colonnelli richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 1986".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 28 febbraio 1986, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1986 n. 119, ha disposto (con l'art. 2) che "è prorogato al 30 giugno 1986 il termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che si estende al completamento delle infrastrutture esterne alle aree di cui al citato articolo 32 con onere a carico del fondo di cui all'articolo 3 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219".