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DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1985, n. 12

Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 aprile 1985, n. 118 (in G.U. 09/04/1985, n.84). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/1986)
Testo in vigore dal:  22-8-1985
aggiornamenti all'articolo

Art. 1-bis



Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, relativo alla sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1985. (1)
((2))


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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 5 aprile 1985, n. 118 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni del decreto-legge di cui al precedente articolo 1, escluse quelle di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, hanno effetto dal 31 gennaio 1985".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 27 giugno 1985 n. 313 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1985 n. 422 ha disposto (con l'art. 1 comma 4) che "Il termine del 30 giugno 1985, indicato nell'articolo 1-bis del presente Decreto Legge, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, concernente la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è prorogato al 31 dicembre 1985".