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DECRETO-LEGGE 3 aprile 1985, n. 114

Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 1985, n. 211 (in G.U. 31/05/1985, n.127).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/1986)
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Testo in vigore dal:  2-3-1986
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

1. Il termine del 30 novembre 1984, indicato nel comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 30 giugno 1985.(2)
2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro il 30 maggio 1985, riferisce al Parlamento sulla entità della complessiva spesa sostenuta per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e sulle ulteriori eventuali esigenze finanziarie.
3. Il termine del 31 marzo 1985, indicato negli articoli 9 e 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, è prorogato al 31 dicembre 1985.
((3))
3-bis. Per l'utilizzazione dei fondi disponibili dell'INAIL nel triennio 1985-1987 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, numero 219, con le modalità previste dall'articolo 15 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.
3-ter. Il termine di sei mesi indicato nel quinto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 27 febbraio 1982, numero 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, nonché il termine previsto nel settimo comma dello stesso articolo sono differiti al 31 dicembre 1985.
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AGGIORNAMENTO(2)
Il D.L. 27 giugno 1985, n. 313, convertito con modificazioni, con L. 8 agosto 1985, n.422 (in G.U. 21/8/1985, n. 196) ha disposto ha disposto (con l'art.1 comma 1) che "Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 31 dicembre 1985".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni, con L. 28 febbraio 1986, n.46(inG.U. 1/3/1986, n. 50) ha disposto (con l'art.2 comma 7) che "Il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, concernente interventi in favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato di protezione civile è prorogato al 30 giugno 1986"