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LEGGE 20 maggio 1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1989)
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Testo in vigore dal:  6-6-1982

Art. 76

(Sessioni riservate di esami di abilitazione)


Ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono ammessi ad apposite sessioni riservate di esami, da indire entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da svolgere con le stesse modalità previste rispettivamente dai precedenti articoli 23 e 35, gli insegnanti, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio, negli anni scolastici 1980-81 e 1981-82, in qualità di supplenti nelle scuole materne statali o negli istituti e scuole di istruzione secondaria statale, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ovvero con nomina di durata almeno annuale conferita secondo le rispettive norme di legge, nelle scuole materne autorizzate, ivi comprese le scuole della Regione siciliana, o, rispettivamente, negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, pareggiati o legalmente riconosciuti.
Per la validità del servizio negli anni scolastici indicati nel comma precedente, si applica il disposto di cui agli articoli 27, penultimo e ultimo comma, e 38, ultimo comma, della presente legge.