DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1982, n. 57

Disciplina per la gestione stralcio dell'attivita' del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1982, n. 187 (in G.U. 30/04/1982, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 19-4-1984
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 23-bis

  Nei  comuni,  disastrati  o  gravemente  danneggiati  a seguito del
terremoto  del  23 novembre 1980, e' sospeso fino al 31 dicembre 1983
il  rilascio,  anche  se deciso con sentenza passata in giudicato, di
fondi  rustici,  a qualsiasi titolo o di fatto condotti, prima del 23
novembre 1980, da cooperative o coltivatori diretti.((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.L. 28 febbraio 1984 n. 19, convertito con modificazioni dalla
L. 18 aprile 1984 n. 80 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di
cui  all'articolo  23-bis  del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57,
convertito  in  legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982,
n.  187, e' prorogato fino al termine dell'annata agraria in corso e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 1984".