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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 4 agosto 1998, n. 400

Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/2017)
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Testo in vigore dal:  8-12-1998

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili;
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, sui provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, che disciplina, mediante norme generali, la costruzione e l'esercizio delle funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;
Vista la legge 6 dicembre 1978, n. 835, concernente delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Visti gli articoli 1 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, che fissa nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Ritenuta la necessità di adeguare le norme generali di costruzione e di esercizio delle funicolari aeree e terrestri in relazione all'evoluzione della tecnica, alla introduzione di nuove tecnologie ed all'esperienza nel settore;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994;
Visto il parere favorevole rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL 1/1.1.4/31890/4.11.51 del 6 novembre 1996;
Espletata la procedura di informazione in ottemperanza degli obblighi posti dall'articolo 12 della direttiva n. 83/189/CEE;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

OGGETTO
1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 95, 103 e 104 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, il presente regolamento contiene le norme regolamentari generali concernenti le seguenti categorie di funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico per trasporto di persone:
a) funivia bifune con movimento a va e vieni: consistente in una o più funi portanti costituenti vie di corsa, in un anello di fune trattivo e in uno o più veicoli ad esso collegati che percorrono le funi portanti con movimento di va e vieni;
b) funivia bifune con movimento unidirezionale: consistente in due o più funi portanti costituenti vie di corsa ed in un anello di fune trattivo con movimento in un sol senso, continuo o intermittente, al quale vengono collegati i veicoli che percorrono le funi portanti; i collegamenti possono essere permanenti ovvero temporanei, attuati alla partenza e sciolti all'arrivo mediante dispositivi idonei;
c) funivia monofune con movimento unidirezionale continuo (a velocità costante o variabile) o intermittente: consistente in una (o più) fune portante-traente chiusa ad anello alla quale vengono collegati i veicoli; i collegamenti possono essere permanenti (seggiovie ad attacchi fissi e simili) ovvero temporanei, attuati alla partenza e sciolti all'arrivo mediante dispositivi idonei;
d) funicolare terrestre con movimento a va e vieni, consistente in una o due vie di corsa rigide, vincolate al terreno, e percorse da veicoli muniti di ruote o di altri dispositivi equivalenti di sostentamento e scorrimento, collegati tra loro da un semianello trattivo, al quale può aggiungersi altro semianello di tensione (zavorra).
2. Il presente regolamento non si applica alle sciovie, che restano disciplinate dal decreto ministeriale 15 marzo 1982.
3. Nel presente regolamento con il termine commissione per le funicolari aeree e terrestri, di seguito indicata come CFAT, si intende la commissione interministeriale istituita con regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1977, n. 67 e con il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il R.D. 9 maggio 1912, n. 1447, recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automezzi", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1913, n. 49.
- La legge 23 giugno 1927, n. 1110, recante: "Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree in servizio pubblico", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1927, n. 157.
- Il D.P.R. 18 ottobre 1957, n. 1367, recante: "Regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1958, n. 32.
- La legge 6 dicembre 1978, n. 835, recante: "Delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1978, n. 361.
- Gli articoli 1 e 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 recante: "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314, così recitano:
"Art. 1. - Le presenti norme si applicano alle ferrovie destinate al servizio pubblico per il trasporto di persone e di cose esercitate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o in regime di concessione o di gestione commissariale governativa e, per quanto riguarda la sicurezza delle persone e delle cose, anche alle ferrovie private di seconda categoria di cui all'art. 4 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.
Nel presente decreto con il termine ''ferroviè' si indicano tutte le ferrovie specificate al comma precedente e con la espressione ''ferrovie in concessioné' sia le ferrovie esercitate in regime di concessione che quelle in regime di gestione commissariale governativa.
Salvo quanto specificato nei successivi articoli, le norme comunque riguardanti le ferrovie in concessione sono estese a tutti gli altri servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di competemza degli organi dello Stato e, se concernenti la polizia e la sicurezza dell'esercizio, sono anche estese a quelli di competenza delle regioni.
Le norme del presente decreto sono anche estese, se ed in quanto applicabili, ai servizi ferroviari esercitati con navi traghetto delle ferrovie dello Stato e gli autoservizi sostitutivi delle ferrovie dello Stato.
Nei successivi articoli del presente decreto, con la sigla ''F.S.'' è indicata l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e con la sigla ''M.C.T.C.'' la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione".
"Art. 95. - Il Ministro dei trasporti emana le norme regolamentari, in relazione alle diverse esigenze proprie delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione relative:
1) alle modalità di svolgimento dell'esercizio, al movimento ed alla circolazione dei treni e veicoli;
2) al segnalamento ed alle telecomunicazioni lungo le linee, nelle stazioni, nei posti di servizio, nei veicoli e negli impianti in genere;
3) alle caratteristiche generali delle linee e degli impianti;
4) alle caratteristiche tecniche e funzionali cui deve corrispondere il materiale mobile.
Per i veicoli destinati a circolare su strada restano ferme le norme del vigente codice della strada, delle relative disposizioni di esecuzione e delle leggi speciali".
- L'art. 17 , comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, così recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, è riportato nelle note alle premesse.
- Gli articoli 103 e 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, così recitano:
"Art. 103. - Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".
"Art. 104. - Salvo quanto previsto dal precedente art. 103, sono abrogati:
gli articoli 210, 211, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 314, 315, 316, 317, 318 e la dizione ''in quelle stazioni che verranno designate dal Ministero dei lavori pubblicì' dell'art. 304 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F;
il regolamento approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687;
gli articoli 7, 8, punto 2, 9, 10, 12, 15, 16 del regolamento approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1668;
il regio decreto 22 maggio 1892, n. 354;
il regio decreto 23 giugno 1895, n. 385;
la legge 27 dicembre 1896, n. 561;
il regio decreto 8 gennaio 1899, n. 4;
la legge 21 dicembre 1899, n. 446;
il regio decreto 22 marzo 1900, n. 143;
il regio decreto 22 marzo 1900, n. 145;
gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107 del regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1900, n. 306;
il regio decreto 25 giugno 1905, n. 369;
il regio decreto 21 agosto 1905, n. 522;
gli articoli 1, ultimo comma, 2, commi primo e secondo, 8, commi secondo e terzo, 9, 10, 11, 12, 13, 14, escluso ultimo comma, 23, 26 della legge 30 giugno 1906, n. 272;
l'art. 7 e la dizione ''e 7'' dell'art. 11 della legge 25 giugno 1909, n. 372;
gli articoli 3, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 101, 105, 107, 109, escluso ultimo comma, 110, 111, 112, 113, escluso ultimo comma, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 124, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 174, 175, 176, 177, 206, 207, 208, 216, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 269, 270, la dizione, '', in quelle stazioni che vengano designate dal Ministero dei lavori pubblicì' dell'art. 108;
le dizioni ''118, ultimo commà' e ''e 166'' dell'art. 271, comma primo, del testo unico approvato con R.D. 9 maggio 1912, n. 1447;
il regio decreto 9 luglio 1914, n. 730;
gli articoli 1 e 2, R.D.L. 27 novembre 1919, n. 2375;
il R.D.L. 7 novembre 1920, n. 1608;
il R.D. 19 novembre 1921, n. 1684;
il R.D. 19 novembre 1921, n. 1686;
il R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328;
il regio decreto 13 gennaio 1924, n. 46;
il regio decreto 22 novembre 1925, n. 2175;
il regio decreto 9 maggio 1926, n. 1059;
gli articoli 8 e 14 della legge 23 giugno 1927, n. 1110; il regio decreto 29 luglio 1928, n. 1867;
il decreto ministeriale 28 novembre 1928, n. 1265;
il regio decreto 9 agosto 1929, n. 1694;
gli articoli 13, 18, comma primo, 19, 37 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 2 dicembre 1930, n. 1752;
l'art. 8, comma sesto, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;
il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 43, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 300;
il decreto ministeriale 28 marzo 1932, n. 1966;
il regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1860, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 1062;
il decreto ministeriale 23 aprile 1935, n. 2995;
il decreto ministeriale 26 novembre 1935, n. 1285;
gli articoli 1, commi terzo e quarto, 3, 4, 6 del regio decreto- legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8;
gli articoli 20, commi primo, secondo e terzo, 21, 27, 30 e 36 della legge 28 settembre 1939, n. 1822;
il decreto ministeriale 26 novembre 1940, n. 1710;
il decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 344;
il comma quinto dellart. 13 e il comma quinto dell'art. 27 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173;
il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1951, n. 173;
il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1139;
gli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21, comma secondo, 23, 24, 25, 26, commi terzo e quarto, 28, 29, 50, 52 e la dizione '', in quelle stazioni o fermate che vengono designate dal competente ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessioné' dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;
il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367;
la legge 27 luglio 1967, n. 660;
la legge 20 marzo 1968, n. 304;
gli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 12 novembre 1968, n. 1202;
la legge 4 marzo 1969, n. 89;
il comma terzo dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
tutti i riferimenti ai servizi di pubblico trasporto terrestre contenuti nell'art. 1, lettera a), nonché i commi primo e secondo dell'art. 2 della legge 11 novembre 1975, n. 584.
Sono inoltre abrogate tutte le altre disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente decreto".
- Il D.M. 15 marzo 1982 recante: "Istituzione della commissione per le funicolari aeree e terrestri e nomina dei componenti della commissione stessa", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1982, n. 140.
- Il R.D. 17 gennaio 1926, n. 177, recante: "Istituzione della commissione per le funicolari aeree e terrestri e nomina dei componenti della commissione stessa", è pubblicato nel Bollettino ufficiale dei Lavori pubblici, anno 1926.
- Il D.P.R. 21 gennaio 1927, n. 67, recante: "Modificazioni e integrazioni alla composizione della commissione per le funicolari aeree e terrestri", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 1977, n. 77.
- Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, recante: "Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1994, n. 255.