Che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e lasciare
sulle ferrovie principali e secondarie permanentemente aperti e senza
obbligo di custodia alcuni passaggi a livello. (020U1608)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 07/12/1920 Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 giugno 1927, n. 985 (in G.U. 02/07/1927, n.151).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1980)