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REGIO DECRETO-LEGGE 2 agosto 1929, n. 2150

Modifiche alla legislazione vigente in materia di concessioni di ferrovie e di altri mezzi di trasporto. (029U2150)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1930
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1930, n. 1752 (in G.U. 16/01/1931, n.12).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1980)
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Testo in vigore dal:  15-1-1930

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere al riordinamento legislativo della materia concernente le concessioni di ferrovie e di altri mezzi di trasporto per rendere possibile, fra l'altro, sia la regolare esecuzione dei lavori delle linee in costruzione, sia il riassetto tecnico ed amministrativo delle linee in esercizio, talune delle quali presentano deficienze di tale entità, da non consentire veruna dilazione;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per le ferrovie pubbliche che saranno concesse in costruzione e in esercizio all'industria privata potrà essere accordata una sovvenzione unica chilometrica entro il limite massimo di L. 50,000 per cinquanta anni, oltre la sovvenzione supplementare entro il limite massimo di L. 8000 a chilometro di cui all'art. 7 lettera a) del R. decreto 23 maggio 1924, n. 998, per le linee da costruirsi a trazione elettrica.

Per le ferrovie pubbliche d'interesse locale che non costituiscano prolungamento, diramazione e parte comunque di altre ferrovie d'interesse regionale, e che presentino caratteristiche economiche di costruzione e di esercizio, il limite massimo della sovvenzione governativa non potrà superare L. 35,000 a km. se abbiano sede propria e L. 20,000 se insistano per la maggiore parte del loro percorso sù strada ordinaria.

Sono abrogate le disposizioni in vigore per l'assegnazione della sovvenzione governativa a tramvie extraurbane di nuova concessione.