LEGGE 5 gennaio 1939, n. 8

Conversione in legge del R. decretolegge 7 settembre 1938-XVI, n. 1696, col quale sono state emanate norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie. (039U0008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 24-1-1939
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il R. decreto-legge  7  settembre  1938,  n.
1696, col quale sono state emanate norme per l'impianto e l'esercizio
delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi
senza rotaie. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 5 gennaio 1939-XVII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                    Mussolini - Benni 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi