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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 4 agosto 1998, n. 400

Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/2017)
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Testo in vigore dal: 8-12-1998
            IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo
unico  delle   disposizioni  di   legge  per  le   ferrovie  concesse
all'industria  privata,  le  tramvie   a  trazione  meccanica  e  gli
automobili;
  Vista la  legge 23 giugno 1927,  n. 1110, sui provvedimenti  per la
concessione all'industria  privata dell'impianto e  dell'esercizio di
funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  18 ottobre 1957,
n. 1367,  che disciplina, mediante  norme generali, la  costruzione e
l'esercizio delle funicolari aeree  in servizio pubblico destinate al
trasporto di persone;
  Vista  la legge  6 dicembre  1978,  n. 835,  concernente delega  al
Governo ad  emanare nuove  norme in materia  di polizia,  sicurezza e
regolarita'  dell'esercizio  delle ferrovie  e  di  altri servizi  di
trasporto;
  Visti  gli  articoli  1  e  95 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio  1980, n. 753, che fissa nuove  norme in materia
di polizia,  sicurezza e regolarita' dell'esercizio  delle ferrovie e
di altri servizi di trasporto;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuta la necessita' di adeguare le norme generali di costruzione
e  di  esercizio delle  funicolari  aeree  e terrestri  in  relazione
all'evoluzione della  tecnica, alla introduzione di  nuove tecnologie
ed all'esperienza nel settore;
  Udito  il  parere del  Consiglio  di  Stato espresso  nell'adunanza
generale del 6 ottobre 1994;
  Visto  il   parere  favorevole  rilasciato  dalla   Presidenza  del
Consiglio dei Ministri  con nota n. DAGL  1/1.1.4/31890/4.11.51 del 6
novembre 1996;
  Espletata  la  procedura  di  informazione  in  ottemperanza  degli
obblighi posti dall'articolo 12 della direttiva n. 83/189/CEE;
                               ADOTTA
                      il seguente regolamento:
                               ART. 1
                               OGGETTO
1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli articoli 95, 103 e 104 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.  753,  il
presente   regolamento   contiene  le  norme  regolamentari  generali
concernenti le seguenti categorie di funicolari aeree e terrestri  in
servizio pubblico per trasporto di persone:
a)  funivia  bifune  con movimento a va e vieni: consistente in una o
piu' funi portanti costituenti vie di corsa, in  un  anello  di  fune
trattivo  e in uno o piu' veicoli ad esso collegati che percorrono le
funi portanti con movimento di va e vieni;
b) funivia bifune con movimento unidirezionale: consistente in due  o
piu'  funi  portanti costituenti vie di corsa ed in un anello di fune
trattivo con movimento in un sol senso, continuo o intermittente,  al
quale  vengono collegati i veicoli che percorrono le funi portanti; i
collegamenti possono essere  permanenti  ovvero  temporanei,  attuati
alla partenza e sciolti all'arrivo mediante dispositivi idonei;
c)   funivia   monofune  con  movimento  unidirezionale  continuo  (a
velocita' costante o variabile) o intermittente: consistente  in  una
(o  piu')  fune  portante-traente chiusa ad anello alla quale vengono
collegati  i  veicoli;  i  collegamenti  possono  essere   permanenti
(seggiovie  ad  attacchi  fissi  e simili) ovvero temporanei, attuati
alla partenza e sciolti all'arrivo mediante dispositivi idonei;
d) funicolare terrestre con movimento a va e  vieni,  consistente  in
una  o  due  vie di corsa rigide, vincolate al terreno, e percorse da
veicoli muniti  di  ruote  o  di  altri  dispositivi  equivalenti  di
sostentamento  e  scorrimento,  collegati  tra  loro da un semianello
trattivo, al quale puo'  aggiungersi  altro  semianello  di  tensione
(zavorra).
2.  Il  presente regolamento non si applica alle sciovie, che restano
disciplinate dal decreto ministeriale 15 marzo 1982.
3. Nel  presente  regolamento  con  il  termine  commissione  per  le
funicolari  aeree  e  terrestri,  di  seguito  indicata come CFAT, si
intende la commissione interministeriale istituita con regio  decreto
17  gennaio  1926,  n.  177,  modificato ed integrato con decreto del
Presidente della Repubblica 21 gennaio 1977, n. 67 e con  il  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  608.
          Avvertenza:
            Il testo delle note qui pubblicate stato redatto ai sensi
          dell'art.      10,   comma  3,     del  testo  unico  delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle        leggi,
          sull'emanazione    dei    decreti   del   Presidente  della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana, approvato   con D.P.R.   28 dicembre    1985,  n.
          1092,  al    solo fine   di facilitare   la lettura   delle
          disposizioni di  legge  alle quali  e' operato il   rinvio.
          Restano  invariati    il  valore e   l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Il R.D. 9 maggio 1912,  n. 1447, recante: "Approvazione
          del testo unico  delle   disposizioni  di   legge  per   le
          ferrovie  concesse all'industria  privata,  le  tramvie   a
          trazione  meccanica  e  gli automezzi", e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1913, n. 49.
            -   La   legge   23  giugno  1927,    n.  1110,  recante:
          "Provvedimenti per la concessione  all'industria    privata
          dell'impianto  e    dell'esercizio  di  funicolari aeree in
          servizio  pubblico", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          9 luglio 1927, n. 157.
            -  Il  D.P.R.  18  ottobre 1957,   n.   1367,    recante:
          "Regolamento generale per  le funicolari aeree  in servizio
          pubblico    destinate  al  trasporto    di    persone",  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale  6 febbraio 1958,  n.
          32.
            -  La legge 6 dicembre 1978,  n. 835, recante: "Delega al
          Governo ad emanare nuove   norme in materia    di  polizia,
          sicurezza    e regolarita' dell'esercizio delle  ferrovie e
          di   altri servizi di    trasporto",  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1978, n. 361.
            -  Gli  articoli   1 e 95 del  D.P.R. 11 luglio 1980,  n.
          753 recante:  "Nuove  norme    in   materia   di   polizia,
          sicurezza  e  regolarita' dell'esercizio  delle  ferrovie e
          di    altri    servizi  di    trasporto",  pubblicato   nel
          supplemento   ordinario alla    Gazzetta    Ufficiale    15
          novembre 1980, n. 314, cosi' recitano:
            "Art. 1. -  Le presenti norme si applicano  alle ferrovie
          destinate  al servizio pubblico per il trasporto di persone
          e di cose esercitate dall'Azienda  autonoma delle  ferrovie
          dello Stato  o  in regime  di concessione  o di    gestione
          commissariale    governativa  e,    per  quanto riguarda la
          sicurezza delle persone e delle cose, anche  alle  ferrovie
          private    di seconda   categoria  di  cui all'art.  4  del
          testo  unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912,  n.
          1447.
            Nel  presente  decreto  con  il   termine ''ferrovie'' si
          indicano  tutte  le    ferrovie  specificate     al   comma
          precedente   e      con  la     espressione  ''ferrovie  in
          concessione''  sia le ferrovie esercitate    in  regime  di
          concessione     che   quelle    in   regime    di  gestione
          commissariale governativa.
            Salvo quanto  specificato  nei  successivi  articoli,  le
          norme comunque riguardanti le ferrovie in concessione  sono
          estese  a  tutti gli altri servizi  collettivi di  pubblico
          trasporto   terrestre di   competemza  degli  organi  dello
          Stato  e,  se    concernenti  la  polizia  e  la  sicurezza
          dell'esercizio,   sono   anche    estese    a  quelli    di
          competenza  delle regioni.
            Le  norme  del presente decreto sono  anche estese, se ed
          in quanto applicabili,  ai servizi  ferroviari   esercitati
          con  navi   traghetto delle   ferrovie  dello  Stato  e gli
          autoservizi  sostitutivi  delle ferrovie dello Stato.
            Nei successivi articoli  del  presente  decreto,  con  la
          sigla  ''F.S.''  e'  indicata    l'Azienda  autonoma  delle
          ferrovie dello Stato  e    con  la  sigla  ''M.C.T.C.''  la
          Direzione    generale  della  motorizzazione  civile  e dei
          trasporti in concessione".
            "Art. 95. - Il Ministro  dei  trasporti  emana  le  norme
          regolamentari,  in  relazione alle diverse esigenze proprie
          delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in  concessione
          relative:
            1)  alle    modalita' di   svolgimento dell'esercizio, al
          movimento ed alla circolazione dei treni e veicoli;
            2) al segnalamento ed alle   telecomunicazioni  lungo  le
          linee,  nelle  stazioni,    nei  posti   di servizio,   nei
          veicoli  e negli  impianti in genere;
            3) alle caratteristiche  generali  delle  linee  e  degli
          impianti;
            4)    alle    caratteristiche    tecniche  e   funzionali
          cui   deve corrispondere il materiale mobile.
            Per  i veicoli  destinati a  circolare su  strada restano
          ferme le norme  del  vigente  codice  della  strada,  delle
          relative   disposizioni   di   esecuzione   e  delle  leggi
          speciali".
            -  L'art.  17  ,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, recante:   "Disciplina dell'attivita' di  Governo    e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio dei  Ministri",
          pubblicata    nel  supplemento    ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisce   tale potere.   Tali regolamenti
          per materie di  competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".
           Note all'art. 1:
            -  Il testo  dell'art. 95  del D.P.R.  11 luglio    1980,
          n.  753, e' riportato nelle note alle premesse.
            -  Gli articoli 103  e 104 del D.P.R. 11 luglio  1980, n.
          753, cosi' recitano:
            "Art.  103.  -   Fino   all'emanazione      delle   norme
          regolamentari  e  delle  disposizioni  interne  di  cui  al
          precedente titolo IX restano in vigore le disposizioni   di
          legge    e regolamentari  esistenti per  le singole materie
          indicate nel titolo medesimo".
            "Art. 104.  - Salvo quanto  previsto dal precedente  art.
          103, sono abrogati:
            gli articoli 210, 211, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
          223, 224, 226, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241,
          301,  302,  303,  305, 306, 307, 308,   309, 310, 311, 314,
          315, 316, 317, 318  e la dizione ''in quelle  stazioni  che
          verranno    designate  dal  Ministero dei lavori pubblici''
          dell'art. 304 della legge  20 marzo 1865, n. 2248  allegato
          F;
            il  regolamento approvato  con regio  decreto 31  ottobre
          1873,  n.  1687;
            gli    articoli 7,  8, punto  2, 9,  10, 12,  15, 16  del
          regolamento approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n.
          1668;
              il regio decreto 22 maggio 1892, n. 354;
              il regio decreto 23 giugno 1895, n. 385;
              la legge 27 dicembre 1896, n. 561;
              il regio decreto 8 gennaio 1899, n. 4;
              la legge 21 dicembre 1899, n. 446;
              il regio decreto 22 marzo 1900, n. 143;
              il regio decreto 22 marzo 1900, n. 145;
            gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,  15,  16,
          17,  19,  20,  21, 22, 23, 24,  25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
          32,  33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,  42, 43,  44,  45,
          46,  47,  48, 49,  50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,  60,
          61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,  68, 77, 78, 79,  82,  83,  84,
          85,  86,   87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,  95, 96, 97, 98,
          99, 100, 101, 102,  103,  105,  106,  107  del  regolamento
          approvato con regio decreto 17 giugno 1900, n. 306;
              il regio decreto 25 giugno 1905, n. 369;
              il regio decreto 21 agosto 1905, n. 522;
            gli articoli  1, ultimo comma, 2,  commi primo e secondo,
          8,  commi  secondo e terzo, 9, 10, 11, 12,  13, 14, escluso
          ultimo comma, 23, 26 della legge 30 giugno 1906, n. 272;
            l'art. 7  e la dizione ''e  7'' dell'art. 11 della  legge
          25 giugno 1909, n. 372;
            gli articoli 3, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,  73,  81,
          82, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 101, 105, 107, 109,
          escluso  ultimo  comma, 110, 111,  112, 113, escluso ultimo
          comma, 114, 116, 117,  118, 120, 121, 124, 164,  165,  166,
          167,  168,  169,  172,  174, 175, 176, 177, 206, 207,  208,
          216,  244, 245,  246,  247, 248,  249, 251,  269, 270,   la
          dizione, '', in  quelle stazioni che vengano  designate dal
          Ministero dei lavori pubblici'' dell'art. 108;
            le  dizioni ''118,  ultimo comma'' e ''e 166''  dell'art.
          271, comma primo, del testo  unico  approvato  con  R.D.  9
          maggio 1912, n. 1447;
              il regio decreto 9 luglio 1914, n. 730;
              gli articoli 1 e 2, R.D.L. 27 novembre 1919, n. 2375;
              il R.D.L. 7 novembre 1920, n. 1608;
              il R.D. 19 novembre 1921, n. 1684;
              il R.D. 19 novembre 1921, n. 1686;
              il R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328;
              il regio decreto 13 gennaio 1924, n. 46;
              il regio decreto 22 novembre 1925, n. 2175;
              il regio decreto 9 maggio 1926, n. 1059;
            gli articoli 8 e 14 della legge 23 giugno 1927, n. 1110;
              il regio decreto 29 luglio 1928, n. 1867;
               il decreto ministeriale 28 novembre 1928, n. 1265;
              il regio decreto 9 agosto 1929, n. 1694;
            gli  articoli  13,  18,  comma  primo,   19, 37 del regio
          decreto-legge 2 agosto  1929, n.  2150, convertito    nella
          legge  2 dicembre  1930, n.  1752;
            l'art.  8, comma sesto, del regio decreto 8 gennaio 1931,
          n. 148;
            il regio   decreto-legge  18    gennaio  1932,    n.  43,
          convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 300;
              il decreto ministeriale 28 marzo 1932, n. 1966;
            il  regio  decreto-legge    4  dicembre  1933, n.   1860,
          convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 1062;
              il decreto ministeriale 23 aprile 1935, n. 2995;
              il decreto ministeriale 26 novembre 1935, n. 1285;
            gli articoli  1, commi terzo e   quarto, 3,  4,  6    del
          regio   decreto-  legge  7    settembre  1938,    n.  1696,
          convertito  nella legge  5 gennaio 1939, n. 8;
            gli articoli  20, commi   primo, secondo   e  terzo,  21,
          27, 30  e 36 della legge 28 settembre 1939, n. 1822;
              il decreto ministeriale 26 novembre 1940, n. 1710;
            il decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n.
          344;
            il  comma    quinto  dellart.    13 e   il comma   quinto
          dell'art.  27 del decreto legislativo  7  maggio  1948,  n.
          1173;
            il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 17 gennaio
          1951, n. 173;
            il decreto del  Presidente  della  Repubblica  25  luglio
          1952, n. 1139;
            gli  articoli  4, 5,  6, 8,  9, 10, 11,  12, 14,  15, 16,
          21, comma secondo, 23, 24,  25, 26, commi terzo  e  quarto,
          28,  29,  50,    52 e la dizione '',  in quelle stazioni  o
          fermate che vengono  designate dal competente   ispettorato
          compartimentale        od   ufficio      distaccato   della
          motorizzazione civile  e dei   trasporti  in  concessione''
          dell'art.  7 del decreto del Presidente della Repubblica 28
          giugno 1955, n. 771;
            il   regolamento     approvato    con      decreto    del
          Presidente  della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367;
              la legge 27 luglio 1967, n. 660;
              la legge 20 marzo 1968, n. 304;
            gli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 12 novembre 1968, n.
          1202;
              la legge 4 marzo 1969, n. 89;
            il    comma    terzo  dell'art.    86   del   decreto del
          Presidente  della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
            tutti  i riferimenti  ai  servizi di  pubblico  trasporto
          terrestre  contenuti  nell'art.   1, lettera a),  nonche' i
          commi primo  e secondo dell'art. 2 della legge 11  novembre
          1975, n. 584.
            Sono  inoltre   abrogate  tutte  le  altre   disposizioni
          comunque   contrarie  o  incompatibili  con  le  norme  del
          presente decreto".
            - Il D.M.  15  marzo  1982  recante:  "Istituzione  della
          commissione  per  le   funicolari   aeree   e   terrestri e
          nomina  dei   componenti   della commissione   stessa",  e'
          pubblicato  nel    supplemento  ordinario    alla  Gazzetta
          Ufficiale 24 maggio 1982, n. 140.
            -   Il R.D.    17  gennaio    1926,  n.    177,  recante:
          "Istituzione  della commissione  per  le  funicolari  aeree
          e  terrestri  e  nomina  dei componenti della   commissione
          stessa",    e'  pubblicato    nel  Bollettino ufficiale dei
          Lavori pubblici, anno 1926.
            -   Il D.P.R.   21 gennaio   1927,    n.  67,    recante:
          "Modificazioni    e  integrazioni alla   composizione della
          commissione per   le funicolari aeree  e  terrestri",    e'
          pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale 21 marzo 1977, n. 77.
            -   Il     D.P.R.  9  maggio    1994,  n.  608,  recante:
          "Regolamento recante norme  sul   riordino   degli   organi
          collegiali     dello  Stato",  e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 31 ottobre 1994, n. 255.