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REGIO DECRETO 9 maggio 1926, n. 1059

Sanzioni contro coloro che deteriorano le carrozze in servizio sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle tranvie extraurbane. (026U1059)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1980)
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Testo in vigore dal:  30-11-1980

Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753))
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".