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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal:  25-11-1993
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Art. 104



Salvo quanto previsto dal precedente art. 103, sono abrogati:
- gli articoli 210, 211, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 314, 315, 316, 317, 318 e la dizione "in quelle stazioni che verranno designate dal Ministero dei lavori pubblici" dell'art. 304 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
- il regolamento approvato con il regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687;
- gli articoli 7, 8, punto 2°, 9, 10, 12, 15, 16 del regolamento approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1688;
- il regio decreto 22 maggio 1892, n. 354;
- il regio decreto 23 giugno 1895, n. 385;
- la legge 27 dicembre 1896, n. 561;
- il regio decreto 8 gennaio 1899, n. 4;
- la legge 21 dicembre 1899, n. 446;
- il regio decreto 22 marzo 1900, n. 143;
- il regio decreto 22 marzo 1900, n. 145;
- gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107 del regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1900, n. 306;
- il regio decreto 25 giugno 1905, n. 369;
- il regio decreto 21 agosto 1905, n. 522;
- gli articoli 1, ultimo comma 2, commi primo e secondo 8, commi secondo e terzo 9, 10, 11, 12, 13, 14, escluso ultimo comma, 23, 26 della legge 30 giugno 1906, n. 272;
- l'art. 7 e la dizione "e 7" dell'art. 11 della legge 25 giugno 1909, n. 372;
- gli articoli 3, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 101, 105, 107, 109, escluso ultimo comma, 110, 111, 112, 113, escluso ultimo comma, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 124, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 174, 175, 176, 177, 206, 207, 208, 216, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 269, 270, la dizione ", in quelle stazioni che vengano designate dal Ministero dei lavori pubblici" dell'art. 108 - le dizioni "118, ultimo comma," e "e 166" dell'art. 271, comma primo, del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
- il regio decreto 9 luglio 1914, n. 730;
- gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2375;
- il regio decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1608;
- il regio decreto 19 novembre 1921, n. 1684;
- il regio decreto 19 novembre 1921, n. 1686;
- il regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328;
- il regio decreto 13 gennaio 1924, n. 46;
- il regio decreto 22 novembre 1925, n. 2175;
- il regio decreto 9 maggio 1926, n. 1059;
- gli articoli 8 e 14 della legge 23 giugno 1927, n. 1110;
- il regio decreto 29 luglio 1928, n. 1867;
- il decreto ministeriale 28 novembre 1928, n. 1265;
- il regio decreto 9 agosto 1929, n. 1694;
- gli articoli 13, 18, comma primo. 19, 37 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 2 dicembre 1930, n. 1752;
- l'art. 8, comma sesto, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;
- il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 43, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 300;
- il decreto ministeriale 28 marzo 1932, n. 1966;
- il regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1860, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 1062;
- il decreto ministeriale 23 aprile 1935, n. 2995;
- il decreto ministeriale 26 novembre 1935, n. 1285;
- gli articoli 1, commi terzo e quarto, 3, 4, 6 del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8;
- gli articoli 20, commi primo, secondo e terzo, 21, 27, 30 e 36 della legge 28 settembre 1939, n. 1822;
- il decreto ministeriale 26 novembre 1940, n. 1710;
- il decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 344;
- il comma quinto dell'art. 13 e il comma quinto dell'art. 27 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173;
- il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1951, n. 173;
- il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1139;
- gli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21, comma secondo, 23, 24, 25, 26, commi terzo e quarto, 28, 29, 50, 52 e la dizione ", in quelle stazioni o fermate che vengano designate dal competente ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione" dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;
- il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367;
- la legge 27 luglio 1967, n. 660;
- la legge 20 marzo 1968, n. 304;
- gli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 12 novembre 1968, n. 1202;
- la legge 4 marzo 1969, n. 89;
- il comma terzo dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- tutti i riferimenti ai servizi di pubblico trasporto terrestre contenuti nell'art. 1, lettera a), nonché i commi primo e secondo dell'art. 2 della legge 11 novembre 1975, n. 584.
Sono inoltre abrogate tutte le altre disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente decreto.
((1))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1980

PERTINI COSSIGA - FORMICA - ROGNONI - PANDOLFI - MORLINO - MARCORA

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1980

Atti di Governo, registro n. 30, foglio n. 25

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AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale con sentenza 12 novembre 1993, n. 400 (in G.U. 1a s.s. 24/11/1993, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 104 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), nella parte in cui dispone l'abrogazione dell'art. 17, lett. c), del r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328".