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LEGGE 5 gennaio 1939, n. 8

Conversione in legge del R. decretolegge 7 settembre 1938-XVI, n. 1696, col quale sono state emanate norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie. (039U0008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  24-1-1939

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, col quale sono state emanate norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Benni

Visto, il Guardasigilli: Solmi