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LEGGE 23 giugno 1927, n. 1110

Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico. (027U1110)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1980)
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Testo in vigore dal:  14-9-1955
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Art. 1

((Alla concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie), in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose si provvede, prima dell'inizio dei lavori, sentita, se del caso, la Commissione istituita con il regio decreto 17 gennaio 1926, e con l'osservanza delle seguenti norme.

Qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio di un Comune la concessione è accordata dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale.

Qualora la linea si svolga tra più Comuni, facenti parte della medesima Provincia, la concessione è accordata dal presidente della Giunta provinciale, previa conforme deliberazione del Consiglio provinciale, adottata dopo aver preso conoscenza dei pareri dei Consigli comunali dei Comuni interessati.

Qualora la linea si estenda al territorio di più Province, la concessione e accordata dal Ministero dei trasporti, previo parere dei Consigli provinciali interessati))
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