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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1955, n. 771

Decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1980)
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Testo in vigore dal:  30-11-1980
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Art. 7


L'art. 108 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, è sostituito dal seguente:
"Chi esercita una ferrovia pubblica deve tenersi provvisto dei mezzi di soccorso necessari nei casi di sinistri
((...))
".
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione della dizione ", in quelle stazioni o fermate che vengano designate dal competente ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione" del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".