REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1938, n. 1696

Norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie. (038U1696)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/11/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 gennaio 1939, n. 8 (in G.U. 24/01/1939, n. 19).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1980)
Testo in vigore dal: 30-11-1980
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di emanare  disposizioni
per disciplinare l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed
altri analoghi sistemi di trasporto in servizio pubblico; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di slittovie, sciovie
e altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie e'  concesso
dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del
Consiglio comunale, ove la linea si svolga nel territorio del  Comune
stesso. 
 
  Qualora la linea interessi  il  territorio  di  piu'  Comuni  della
stessa Provincia, la concessione e' accordata con  provvedimento  del
presidente della Giunta provinciale,  previa  conforme  deliberazione
del Consiglio provinciale, sentiti i  Consigli  comunali  dei  Comuni
interessati. In ogni altro  caso  la  concessione  e'  accordata  dal
Ministero dei  trasporti,  previo  parere  dei  Consigli  provinciali
interessati. 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)). 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)). 
 
  Quando l'impianto abbia carattere di stabilita'  per  cio'  che  si
riferisce alle parti meccaniche,  ai  fabbricati  e  alla  linea,  la
concessione ha la durata massima di anni  10,  salvo  rinnovo.  Negli
altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovo
di stagione in stagione.