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LEGGE 23 giugno 1927, n. 1110

Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico. (027U1110)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1980)
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Testo in vigore dal:  30-11-1980
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Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753))
((3))


Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

Giuriati - Volpi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".