Che autorizza ad estendere alle linee esercitate dallo Stato le
disposizioni degli articoli 8 e 14 della legge 30 giugno 1906, n.
272, circa la chiusura dei passaggi a livello, alla sorveglianza e
custodia delle linee secondarie, e reca inoltre altri provvedimenti.
(019U2375)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 04/01/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1980)