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REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1919, n. 2375

Che autorizza ad estendere alle linee esercitate dallo Stato le disposizioni degli articoli 8 e 14 della legge 30 giugno 1906, n. 272, circa la chiusura dei passaggi a livello, alla sorveglianza e custodia delle linee secondarie, e reca inoltre altri provvedimenti. (019U2375)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/01/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1980)
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Testo in vigore dal:  30-11-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753))
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".