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LEGGE 12 novembre 1968, n. 1202

Disposizioni concernenti le distanze legali dalla sede ferroviaria e modifiche ad alcuni articoli della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1980)
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Testo in vigore dal:  30-11-1980
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Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753))
((1))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 novembre 1968

SARAGAT LEONE - SCALFARO - RESTIVO - NATALI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".