LEGGE 24 dicembre 1993, n. 537

Interventi correttivi di finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
Testo in vigore dal: 17-8-1996
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
                       Previdenza e assistenza 
 
  1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel  termine  di  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede  al
riordinamento dei procedimenti  in  materia  di  invalidita'  civile,
cecita' civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri: 
    a) semplificazione dei procedimenti; 
    b) distinzione del procedimento  di  accertamento  sanitario  dal
procedimento per la concessione delle provvidenze,  con  attribuzione
della rispettiva competenza alle  commissioni  mediche  di  cui  alla
legge 15 ottobre 1990, n. 295, e ai prefetti; 
    c)  soppressione  dei  comitati  provinciali  di   assistenza   e
beneficenza pubblica e  devoluzione  delle  funzioni  concernenti  le
provvidenze in favore dei minorati civili ai prefetti; 
    d)  previsione  della  facolta'   dell'invalido   convocato   per
accertamenti  sanitari  di  motivare  la  propria  impossibilita'   a
rispondere e di indicare la  data  in  cui  puo'  effettuarsi  visita
domiciliare. 
  2. L'abrogazione delle vigenti norme di legge incompatibili con  il
regolamento di cui al comma 1 ha effetto dalla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento stesso. 
  3. In attesa di una organica revisione  della  materia,  le  unita'
sanitarie locali competenti, entro il 30 giugno  1994,  informano  il
prefetto in ordine alla  consistenza  numerica  e  allo  stato  delle
domande ancora giacenti per l'ottenimento delle provvidenze di cui al
comma 1 e indicano i tempi presuntivi e le misure  straordinarie  per
lo smaltimento dell'arretrato. In caso di inottemperanza il  prefetto
nomina apposito funzionario. Il prefetto, entro il 30 settembre 1994,
invia al Ministero dell'interno apposita relazione riassuntiva  circa
lo stato amministrativo delle pratiche  inerenti  l'erogazione  delle
provvidenze. 
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 GIUGNO 1996,  N.  323,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1996, N. 425 )). 
  5. Con decorrenza dal 1 gennaio 1994,  ferma  restando  la  vigente
disciplina in  materia  di  perequazione  automatica  delle  pensioni
previdenziali ed assistenziali, spetta, per quelle di importo pari  o
inferiore a  lire  1.000.000  lorde  mensili,  un  ulteriore  aumento
corrispondente  allo  scostamento  tra  il  valore   di   3,5   punti
percentuali di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge  19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992,  n.  438,  e  il  valore  accertato  della  variazione
dell'indice medio annuo dei  prezzi  al  consumo  delle  famiglie  di
operai e impiegati calcolato  dall'ISTAT  per  l'anno  1993  rispetto
all'anno precedente. Le pensioni il cui  ammontare  risulti  compreso
tra lire 1.000.000  lorde  mensili  e  tale  importo  maggiorato  del
predetto  aumento  sono  aumentate  fino  a   raggiungere   l'importo
maggiorato. Con decorrenza dalla predetta data del 1 gennaio 1994  e'
corrispondentemente  aumentato  l'importo  mensile  del   trattamento
minimo di pensione. Per l'anno 1994, a decorrere dal 1  luglio,  sono
attribuiti  gli  aumenti  dei  trattamenti   pensionistici   di   cui
all'articolo 1, comma 9-quater, del decreto-legge 22  dicembre  1990,
n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  1991,
n. 59. 
  6.  La  disposizione  di  cui  all'articolo   3,   comma   4,   del
decreto-legge   22   dicembre   1990,   n.   409,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59,  va  interpretata
nel senso che anche  per  le  pensioni  ivi  previste,  ai  fini  del
mantenimento del maggiore trattamento in  godimento,  si  applica  lo
stesso  criterio  stabilito  per  le  pensioni  del  regime  generale
dall'articolo 1, comma 8, del predetto decreto-legge n. 409 del 1990. 
  7. Salvo quanto disposto al comma 5, ultimo periodo, la  decorrenza
degli aumenti dei trattamenti pensionistici stabilita dall'anno 1994,
ai sensi degli articoli 1, commi 9, 9-bis, 9-ter e  9-quater;  2-bis,
comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre  1990,  n.  409,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991,  n.  59,
e' differita all'anno 1995. Conseguentemente, i termini del 1 gennaio
1994 e del 31 dicembre 1993, di cui, rispettivamente, ai commi 3 e  4
dell'articolo 5 del predetto decreto-legge  n.  409  del  1990,  sono
differiti al 1 gennaio 1995 e al 31 dicembre 1994. 
  8. I termini del 1 maggio e del 1 novembre, di cui all'articolo  1,
comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  14  novembre  1992,  n.  438,  sono
rispettivamente fissati  al  1  luglio  ed  al  1  gennaio  dell'anno
successivo, fatta esclusione per i lavoratori che  hanno  maturato  i
requisiti per il diritto alla pensione di anzianita'  nel  corso  del
1993 e ne ottengono il trattamento con decorrenza entro il 1994,  per
i quali  continuano  ad  operare  i  termini  previsti  dal  predetto
articolo 1, comma 2-bis. 
  9. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 503, e' sostituito dai seguenti: 
    "6.  Le  pensioni  di  anzianita'  a  carico   dell'assicurazione
generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive,
nonche' i trattamenti anticipati di anzianita' delle forme  esclusive
con  esclusione  delle  eccezioni  di   cui   all'articolo   10   del
decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle  quali  trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e  4  del  presente
articolo, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente  nella
loro interezza, e con i redditi da lavoro autonomo nella  misura  per
essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento e' subordinato alla
risoluzione del rapporto di lavoro. 
    6-bis. Le quote delle  pensioni  di  anzianita'  a  carico  delle
gestioni previdenziali degli  artigiani,  degli  esercenti  attivita'
commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e  coloni,  eccedenti
l'ammontare  corrispondente  al  trattamento  minimo  vigente   nelle
rispettive gestioni, non sono cumulabili con  il  reddito  da  lavoro
autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza del reddito
stesso, senza obbligo di cancellazione dagli elenchi previdenziali ed
assistenziali. Le predette  pensioni  sono  incumulabili  nella  loro
interezza con i redditi da lavoro dipendente". 
  10. Il comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e' sostituito dal seguente: 
    "8. Ai lavoratori  che  alla  data  del  31  dicembre  1994  sono
titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi
minimi  per  la  liquidazione  della  pensione  di  vecchiaia  o   di
anzianita', continuano ad applicarsi  le  disposizioni  di  cui  alla
previgente normativa, se piu' favorevole". 
  11. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335. 
  12. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335. 
  13. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335. 
  14. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335. 
  15. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335. 
  16. Con effetto dal 1 gennaio  1994,  fermi  restando  i  requisiti
concessivi  prescritti  dalla  vigente  normativa   in   materia   di
pensionamento  anticipato  rispetto   all'eta'   stabilita   per   la
cessazione  dal  servizio  ovvero  per  il  collocamento   a   riposo
d'ufficio, nei confronti  di  coloro  che  conseguono  il  diritto  a
pensione  anticipata  con  un'anzianita'  contributiva  inferiore   a
trentacinque anni, escluse le cause di cessazione  dal  servizio  per
invalidita', l'importo del relativo  trattamento  pensionistico,  ivi
compresa l'indennita' integrativa speciale, e' ridotto in proporzione
agli  anni  mancanti  al  raggiungimento   del   predetto   requisito
contributivo, secondo le percentuali di cui alla allegata Tabella A. 
  17. Per il 1994 il termine del 1 settembre, di cui all'articolo  1,
comma 2-ter, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e' fissato a
tutti gli  effetti  al  24  dicembre.  Per  il  personale  ispettivo,
direttivo, docente e amministrativo tecnico ausiliario (A.T.A.) della
scuola il predetto termine rimane immutato, mentre per  il  personale
delle  accademie  di  belle  arti  e  d'arte  drammatica  e   per   i
conservatori di musica il termine stesso e' fissato al 1  novembre  e
per quello dell'Accademia nazionale di danza al 1 ottobre. 
  18. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano  ai  dipendenti
delle pubbliche amministrazioni di cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia  ed  i  superstiti,  nonche'  alle  altre  categorie  di
dipendenti iscritte alle predette  forme  di  previdenza,  esclusi  i
soggetti la cui domanda di pensionamento sia stata accolta prima  del
15 ottobre 1993 dalle competenti amministrazioni. 
  19. E' fatta salva, per coloro che abbiano  presentato  domanda  di
collocamento in pensione successivamente al 31 dicembre 1992 e che ne
facciano domanda entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, la  possibilita'  di  revocarla  ovvero,
qualora cessati dal servizio, di essere riammessi con la qualifica  e
con l'anzianita' di servizio maturata  all'atto  del  collocamento  a
riposo, con facolta' di riscattare il periodo scoperto ai fini  della
previdenza e della quiscenza secondo aggiornati criteri attuariali. 
  20. I  competenti  organi  dell'Amministrazione  devono  deliberare
sulle domande di revoca delle  dimissioni  ovvero  sulle  domande  di
riassunzione entro trenta giorni dalla loro  presentazione  da  parte
degli interessati. 
  21. I dipendenti  di  enti  pubblici  iscritti  a  fondi  esclusivi
utilizzati per distacchi sindacali non retribuiti hanno  facolta'  di
mantenere l'iscrizione a detti fondi con onere contributivo a  carico
dell'assicurato anche per la parte di  competenza  dell'ente  qualora
questo sia tenuto alla contribuzione. 
  22. L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del  decreto-legge  12  settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due
o piu'  pensioni  integrate  al  trattamento  minimo,  liquidate  con
decorrenza anteriore alla data di  entrata  in  vigore  del  predetto
decreto-legge,  il  trattamento  minimo  spetta  su  una  sola  delle
pensioni, come individuata secondo i  criteri  previsti  al  comma  3
dello stesso articolo, mentre l'altra o le  altre  pensioni  spettano
nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione. (5) 
  23. La disposizione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge  21
marzo 1988, n. 86, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni,  si  interpreta  nel
senso che  ai  lavoratori  agricoli  aventi  diritto  ai  trattamenti
speciali di disoccupazione di cui agli  articoli  25  della  legge  8
agosto 1972, n. 457, e  7  della  legge  16  febbraio  1977,  n.  37,
l'indennita' ordinaria di disoccupazione per  le  giornate  eccedenti
quelle di trattamento speciale e' dovuta nella misura fissa  di  lire
800 giornaliere. A  decorrere  dal  1  gennaio  1993,  ai  lavoratori
agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione non
e' dovuta l'indennita' ordinaria di disoccupazione  per  le  giornate
eccedenti  le  novanta  di  trattamento  speciale.  Per  i   predetti
lavoratori le  giornate  accreditabili  ai  fini  pensionistici  sono
calcolate sulla base della vigente disciplina ancorche' si tratti  di
giornate non lavorate ne' indennizzate. (8) 
  24. Nel  comma  1  dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 503, alla fine del primo periodo, sono inserite  le
seguenti parole: " entro determinati tetti stabiliti con decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro". 
  25. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge  19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, il periodo di preavviso previsto alla  lettera
c) del comma 2 del predetto articolo 1, per le domande di  cessazione
dal servizio presentate anteriormente al 19 settembre 1992, inizia  a
decorrere dalla data di presentazione delle domande stesse. 
  26. La disposizione contenuta nel comma 1  dell'articolo  32  della
legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso  che
l'iscrizione all'Ente nazionale di  previdenza  e  assistenza  per  i
veterinari (ENPAV) non e' piu' obbligatoria soltanto per i veterinari
che  si  iscrivono  per  la  prima  volta  agli  albi   professionali
successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e
che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 24
della medesima; i provvedimenti di cancellazione  adottati  dall'Ente
nei confronti di veterinari, gia' obbligatoriamente iscritti all'Ente
stesso in forza della precedente normativa, sono  nulli  di  diritto.
Gli  obblighi  relativi  al   pagamento   dei   contributi   e   alla
comunicazione di cui all'articolo 19 della citata legge  n.  136  del
1991,  dovuti  per  il  periodo  successivo   al   provvedimento   di
cancellazione debbono essere adempiuti, salvo  il  caso  di  scadenza
posteriore, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. Fino al medesimo termine, per i contributi e le
comunicazioni relative  al  predetto  periodo  non  si  applicano  le
sanzioni, le maggiorazioni e  gli  interessi  di  mora  di  cui  agli
articoli 19 e 20 della citata legge n. 136 del 1991. 
  27. In attesa di un'organica revisione del sistema di finanziamento
della  previdenza  sociale  in  agricoltura  e  del   sistema   delle
agevolazioni  contributive  per  le  imprese  agricole,  il  comma  5
dell'articolo 9 della legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e  successive
modificazioni, e' sostituito dai seguenti: 
    "5. I premi ed i contributi relativi alle gestioni  previdenziali
ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio
personale dipendente,  occupato  a  tempo  indeterminato  e  a  tempo
determinato nei territori montani di cui all'articolo 9  del  decreto
del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601,  sono
fissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994,
del 25 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995 e del 30 per cento  a
decorrere dal 1 ottobre 1996. I predetti premi  e  contributi  dovuti
dai  datori  di  lavoro  agricolo  operanti   nelle   zone   agricole
svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo  15  della  legge  27
dicembre 1977, n. 984, sono fissati nella misura del 30 per  cento  a
decorrere dal 1 ottobre 1994, del 40 per  cento  a  decorrere  dal  1
ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. 
    5-bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano  ai  datori
di lavoro agricolo per i  lavoratori  occupati  in  violazione  delle
norme sul collocamento. 
    5-ter. Le agevolazioni di cui al comma 5  si  applicano  soltanto
sulla quota a carico del datore di lavoro". 
  28. La riduzione contributiva di  cui  all'articolo  14,  comma  1,
della legge 1  marzo  1984,  n.  64,  come  sostituito  dal  comma  5
dell'articolo  1  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,   n.   536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988,  n.  48,
fermi restando i limiti di durata  ivi  previsti,  e'  fissata  nella
misura del 40 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994,  del  30  per
cento a decorrere dal 1 ottobre 1995 e del 20 per cento  a  decorrere
dal 1 ottobre 1996.  Alla  riduzione  contributiva  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 13, del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni. Gli
oneri di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 
67, come sostituito dal comma 27 del presente articolo, e  gli  oneri
di cui al presente comma sono posti a carico  dell'autorizzazione  di
spesa di cui al comma 30. 
  29. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 del decreto  legislativo  11
agosto 1993, n. 375. (4) 
  30. Le maggiori agevolazioni e le riduzioni contributive di cui  ai
commi 27 e 28 sono poste a carico delle autorizzazioni  di  spesa  di
cui all'articolo  1  del  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. 
  31. Per fronteggiare l'emergenza occupazionale e' istituito  presso
il Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale  un  fondo  per
l'occupazione, con una dotazione di lire 580 miliardi per il  1994  e
di lire 330 miliardi a decorrere dal 1995. Il fondo e'  destinato  ad
interventi da definirsi con decreti del Ministro del lavoro  e  della
previdenza sociale, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro;  gli
interventi possono riguardare anche le finalita' di cui  al  decreto-
legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 28 febbraio 1986, n. 44, e  successive  modificazioni,  il  cui
ambito di applicazione  e'  esteso  a  tutte  le  aree  depresse.  Al
relativo onere si provvede mediante utilizzo dei proventi  assicurati
dal comma 34 del presente articolo. 
  32. La somma  di  lire  580  miliardi,  prevista  al  comma  31  e'
integrata di lire 50 miliardi, destinati ad incentivi alle assunzioni
di giovani dai diciotto ai trentadue anni di eta' da parte di piccole
imprese  ed  imprese  artigiane,  ubicate  nei   territori   di   cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del  Consiglio,  del
24 giugno 1988. 
  33. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 38  della  legge
24 aprile 1980, n. 146, e' ridotta,  per  l'anno  1994,  di  lire  50
miliardi. 
  34. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il Ministro delle finanze determina i  criteri  e  le
modalita' di effettuazione di ogni lotteria nazionale  ad  estrazione
istantanea, sulla base delle disposizioni contenute  nella  legge  26
marzo 1990, n.  62,  e  del  regolamento  adottato  con  decreto  del
Ministro delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183. 
  35. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge  13  dicembre  1989,  n.
401, e' aggiunto in fine, il seguente periodo: "Le stesse sanzioni si
applicano  a  chiunque  venda   sul   territorio   nazionale,   senza
autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,
biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di  Stati
esteri, nonche' a chiunque partecipi a tali  operazioni  mediante  la
raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative
vincite". 
  36. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, e'
sostituito dal seguente: 
    "2. Per  la  distribuzione  e  la  vendita  dei  biglietti  delle
lotterie nazionali ad estrazione istantanea  si  applicano  le  norme
vigenti in materia di distribuzione e di vendita dei biglietti  delle
lotterie nazionali tradizionali". 
  37. Il periodo temporale di  durata  del  Fondo  speciale  per  gli
interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione,  istituito  con
l'articolo 17 della legge 27  febbraio  1985,  n.  49,  e  successive
modificazioni, e' prorogato sino al completo  impiego  delle  risorse
disponibili nel Fondo stesso. 
  38. All'articolo 4 del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
503, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, capoverso 1, lettera b), e' aggiunto, in fine,  il
seguente   periodo:   "Per   i   lavoratori   andati   in    pensione
successivamente al 31 dicembre 1993 e fino al 31  dicembre  1994,  il
predetto limite di reddito e' elevato a cinque volte  il  trattamento
minimo"; 
    b) al comma 2, le parole:  "31  dicembre  1992"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 1993". 
  39. Le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza  per
i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), su proposta del suddetto
Istituto,   sentite   le   organizzazioni   sindacali    maggiormente
rappresentative della categoria interessata, saranno rivalutate,  con
effetto dal 1 luglio 1994, con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,  da
emanare entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. Tale rivalutazione dovra' essere effettuata  in
base   a   criteri   compatibili   con    l'equilibrio    finanziario
dell'Istituto, quale risulta una volta detratti gli  importi  di  cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  155,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.  I
relativi oneri saranno  posti  ad  esclusivo  carico  della  gestione
INPDAI. 
    
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AGGIORNAMENTO (4)
Il  D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla L.
8 agosto 1994, n.  489  ha  disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le
disposizioni di cui al comma 29 dell'articolo 11 della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, si  interpretano  nel  senso  che  la  loro
applicazione decorre dal 1 ottobre 1993. "
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AGGIORNAMENTO (5)
La  Corte  Costituzionale, con  sentenza 8-10 giugno 1994, n. 240
(in G.U.  1a  s.s.  15/6/1994,  n.  25) dichiara l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre  1993,
n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), nella parte in cui
- nel caso di concorso di due o piu' pensioni integrate o integrabili
al  trattamento  minimo, delle quali una  sola  conserva  il  diritto
all'integrazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.-l. 12 settembre
1983, n.  463  (Misure urgenti  in  materia  previdenziale e sanitaria
e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni  per  vari
settori della  pubblica amministrazione  e proroga di taluni termini),
convertito nella  legge 11  novembre  1983, n.  638, non  risultando
superati  al  30  settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi
precedenti - prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra
o delle altre pensioni non piu'  integrabili, anziche' il mantenimento
di esse nell'importo spettante alla data indicata,fino ad assorbimento
negli  aumenti  della  pensione-base  derivanti  dalla  perequazione
automatica".
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 4-13 luglio 1994, n.  288  (in
G.U. 1a  s.s.  20/7/1994,  n.  30)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 11, comma 23, primo periodo, della legge  24
dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), in
relazione al tempo successivo alla data di entrata  in  vigore  della
legge citata n. 160 del 1988".