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LEGGE 26 marzo 1990, n. 62

Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255.

note: Entrata in vigore della legge: 12/4/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2001)
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Testo in vigore dal:  1-3-1994
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Art. 6

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad istituire, con proprio decreto,
(( . . . ))
le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea si applicano le norme vigenti in materia di distribuzione e di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali.