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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1990, n. 409

Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1991, n. 59 (in G.U. 01/03/1991, n.51).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1994)
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Testo in vigore dal:  1-1-1995
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'immediata riliquidazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici e privati, al fine di perequare gli importi ed il correlato potere reale di acquisto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Miglioramenti delle pensioni del regime generale dei lavoratori dipendenti gestito dall'INPS, nonché delle pensioni gestite dall'ENPALS
1. Con effetto dal 1' gennaio 1990 i trattamenti pensionistici di importo superiore ai trattamenti minimi ed i relativi supplementi di pensione a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, nonché i trattamenti pensionistici gestiti dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), sono riliquidati secondo le disposizioni del presente articolo.
2. L'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici e dei relativi supplementi aventi decorrenza anteriore al 1' luglio 1982 è aumentato, rispettivamente, del 40 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 1' maggio 1968, del 32 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1' maggio 1968 ed il 31 dicembre 1968, del 25 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1' gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1975, del 20 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1' gennaio 1976 ed il 30 giugno 1982.
2-bis. In deroga a quanto disposto nel comma 2, l'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici e dei relativi supplementi erogati dall'ENPALS, aventi decorrenza anteriore al 1' gennaio 1990 è aumentato rispettivamente del 50 per cento per le prestazioni anteriori al 1' maggio 1968, del 18 per cento per le prestazioni con decorrenza compresa fra il 1' maggio 1968 ed il 31 dicembre 1975, del 5 per cento per le prestazioni con decorrenza compresa tra il 1' gennaio 1976 ed il 31 dicembre 1988.
3. L'importo dei trattamenti pensionistici e dei supplementi aventi decorrenza anteriore al 1' luglio 1982, come determinato ai sensi del comma 2, e l'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici e dei supplementi aventi decorrenza compresa tra il 1' luglio 1982 ed il 31 dicembre 1988 sono rivalutati con l'applicazione dei coefficienti di cui all'allegata tabella A in relazione all'anno di decorrenza.
4. Per le pensioni ed i supplementi riliquidati ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1989, l'importo di cui al presente articolo è quello calcolato sul limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto dalla richiamata norma.
5. Nel caso dei trattamenti pensionistici ai superstiti, la determinazione degli importi di cui al presente articolo è effettuata, con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto, per le pensioni di reversibilità, ed alla composizione del nucleo familiare esistente all'atto della riliquidazione.
6. Per le pensioni contributive, riliquidate in forma retributiva con decorrenza successiva a quella originaria, la riliquidazione di cui al presente articolo è effettuata con riferimento alla decorrenza della riliquidazione in forma retributiva ed all'importo spettante a tale decorrenza.
7. L'aumento complessivo mensile risultante dalla differenza tra il trattamento pensionistico calcolato secondo le disposizioni di cui al presente articolo e quello spettante al 1' gennaio 1990 secondo la previgente normativa, al netto della maggiorazione di cui all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è attribuito in misura pari al 100 per cento per la quota di ammontare fino a lire 100.000, in misura pari al 60 per cento per la quota da lire 100.001 a lire 200.000, in misura pari al 30 per cento per la quota da lire 200.001 a lire 300.000, in misura pari al 15 per cento per la quota oltre lire 300.000.
8. È fatto salvo in ogni caso, se più elevato, l'importo del trattamento pensionistico in pagamento.
9. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto, con decorrenza dal 1' gennaio di ciascun anno del quinquennio 1990-1994, in misura pari, rispettivamente, al 20, 37, 40, 65 e 100 per cento del loro ammontare.(2)
((3))
9-bis. Ai trattamenti pensionistici di cui al comma 1 aventi decorrenza anteriore al 1' luglio 1982, con effetto dal 1' gennaio 1992, è attribuito, se più favorevole dell'aumento attribuito ai sensi dei commi precedenti, un aumento mensile determinato come segue:
a) in misura pari a lire 2.500 per ogni anno di anzianità contributiva utile alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, con un minimo complessivo di lire 50.000 mensili nel caso di trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1' maggio 1968 ed il 30 giugno 1982;
b) in misura pari al 10 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico in pagamento al 1' gennaio 1992, con un minimo complessivo di lire 50.000 mensili nel caso di trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 1' maggio 1968. (2)
((3))
9-ter. Gli aumenti mensili previsti dal comma 9-bis, nei limiti dell'importo spettante, sono corrisposti in misura pari a lire 20.000 mensili dal 1' gennaio 1992, fino a lire 40.000 dal 1' gennaio 1993 e per intero dal 1' gennaio 1994. (2)
((3))
9-quater. Ai trattamenti pensionistici di cui al comma 1, aventi decorrenza compresa tra il 1' luglio 1982 ed il 31 dicembre 1988, con effetto dal 1' gennaio 1994 è attribuito, se più favorevole di quanto previsto nei commi da 3 a 9, un aumento mensile determinato in misura pari a lire 1.500 per ogni anno di anzianità contributiva utile alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.(2)
9-quinquies. Nel caso di trattamenti pensionistici ai superstiti, la determinazione degli aumenti di cui ai commi 9-bis, 9-ter e 9-quater è effettuata con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto, per le pensioni di reversibilità, ed alla composizione del nucleo familiare esistente all'atto della riliquidazione.
9-sexies. In deroga a quanto previsto dai commi 9-bis, 9-ter e 9-quater la riliquidazione dei trattamenti pensionistici e dei relativi supplementi erogati dall'ENPALS non può in ogni caso determinare un incremento della pensione inferiore a lire 50.000 mensili elevato a lire 70.000 mensili per i titolari di pensione che hanno esplicato attività lavorativa nelle categorie professionali indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni. detti incrementi hanno effetto dal 1' gennaio 1990.
10. I trattamenti pensionistici riliquidati secondo le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica dalla prima perequazione successiva al 1' gennaio 1990. Gli aumenti di cui al presente articolo attribuiti successivamente al 1' gennaio 1990 sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.
10-bis. Agli aumenti attribuiti ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-sexies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485.
10-ter. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può in ogni caso derivare un aumento complessivo mensile dei trattamenti pensionistici per un importo superiore a lire 800.000.

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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 11, comma 7) che "la decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici stabilita dall'anno 1994, ai sensi degli articoli 1, commi 9, 9-bis, 9-ter e 9-quater; 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, è differita all'anno 1995. Conseguentemente, i termini del 1 gennaio 1994 e del 31 dicembre 1993, di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 409 del 1990, sono differiti al 1 gennaio 1995 e al 31 dicembre 1994."

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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 17, comma 4) che " La decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici di cui agli articoli 1, commi 9, 9-bis e 9-ter; 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, già differita dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ulteriormente differita al 1 ottobre 1995. "