DECRETO-LEGGE 30 giugno 1972, n. 267

Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 (in G.U. 26/08/1972, n.222).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1981)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-8-1972
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 23-sexies.

  ((Le  variazioni  degli  importi  delle  pensioni e dei trattamenti
minimi,  a  carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei  lavoratori  dipendenti  e  dei
lavoratori autonomi, conseguenti ad aumenti disposti da provvedimenti
di  legge,  a  cominciare  dai  miglioramenti  previsti  dal presente
decreto,  non  esplicano  effetti sulla determinazione e sulla misura
delle  trattenute  di cui agli articoli 20 e 22 della legge 30 aprile
1969, n. 153, per il periodo compreso tra la data di decorrenza degli
aumenti  predetti e l'ultimo giorno del mese nel corso del quale sono
emessi i nuovi certificati delle pensioni meccanizzate.
  La  norma  di  cui  al  precedente  comma  trova applicazione dal 1
gennaio  1971  per  le  pensioni  che hanno avuto titolo agli aumenti
previsti dall'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 )).