DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1990, n. 409

Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1991, n. 59 (in G.U. 01/03/1991, n.51).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1994)
Testo in vigore dal: 1-1-1995
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
  (Miglioramenti delle pensioni a carico del bilancio dello Stato). 
   1.   Gli   importi   dei   trattamenti   pensionistici    indicati
nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, con esclusione di
quelli a carico delle Casse  pensioni  amministrate  dalla  Direzione
generale degli istituti di previdenza  del  Ministero  del  tesoro  e
delle pensioni del personale di magistratura e dei dirigenti civili e
militari dello Stato e delle categorie equiparate, sono aumentati,  a
decorrere dal 1' luglio 1990, nelle misure percentuali indicate,  con
riferimento alle date di decorrenza dei trattamenti, nella tabella  B
allegata  al  presente  decreto.  Gli  aumenti  sono   da   computare
sull'importo annuo lordo delle singole pensioni in atto alla data del
31  dicembre  1989,  con   esclusione   dell'indennita'   integrativa
speciale, dei trattamenti  di  famiglia  e  degli  assegni  accessori
previsti per i titolari di pensione privilegiata. Per  i  trattamenti
di  reversibilita',  l'importo  annuo  lordo  della  pensione  al  31
dicembre  1989  va  rideterminato  con  riferimento  al  nucleo   dei
compartecipi esistenti alle singole decorrenze di cui al comma 3. 
  2. Le pensioni di cui al comma 1 dell'articolo  5  della  legge  29
dicembre 1988, n. 544, sono riliquidate con decorrenza economica  dal
1'  luglio   1990,   con   l'applicazione   dei   benefici   previsti
dall'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e dall'articolo 1
della legge 23 dicembre 1986, n. 942. 
  3. I miglioramenti derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono
corrisposti nella misura del 20 per cento dal 1' luglio 1990, del  30
per cento dal 1' gennaio 1992, del 55 per cento dal 1' gennaio  1993,
e del 100 per cento dal 1' gennaio 1994. (2) ((3)) 
  4. Per le pensioni di cui al comma 2, fino a quando  non  sara'  in
pagamento la nuova pensione derivante dalla  riliquidazione  prevista
dal comma stesso, sara' corrisposto mensilmente, a titolo di acconto,
con effetto dalla stessa data del 1' luglio 1990,  un  importo  netto
pari al 10 per cento dell'ammontare mensile lordo della  pensione  in
atto al 31 dicembre 1989 con esclusione della indennita'  integrativa
speciale e degli altri assegni indicati al comma 1, elevato al 15 per
cento dal 1' gennaio 1992 e al 25 per cento dal 1' gennaio 1993. (2) 
  5. I benefici di cui ai commi 1  e  4  sono  corrisposti  d'ufficio
dalle Direzioni provinciali del tesoro e dagli altri uffici che hanno
in carico le relative partite di pensione. 
  6.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  trovano
applicazione per le pensioni  normali  dei  graduati  e  militari  di
truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella A annessa  alla
legge 29 aprile 1976, n. 177. 
  7. L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per
il trattamento di quiescenza al personale  degli  uffici  locali,  ai
titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e  dalla  Cassa
integrativa di previdenza per il personale telefonico  statale  e'  a
carico del Fondo e della Cassa predetti. 
    
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 11, comma 6)
che  "  La  disposizione  di  cui  all'articolo  3,  comma   4,   del
decreto-legge   22   dicembre   1990,   n.   409,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59,  va  interpretata
nel senso che anche  per  le  pensioni  ivi  previste,  ai  fini  del
mantenimento del maggiore trattamento in  godimento,  si  applica  lo
stesso  criterio  stabilito  per  le  pensioni  del  regime  generale
dall'articolo 1, comma 8, del predetto decreto-legge n. 409 del 1990.
" 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma  7)  che  "la  decorrenza
degli aumenti dei trattamenti pensionistici stabilita dall'anno 1994,
ai sensi degli articoli 1, commi 9, 9-bis, 9-ter e  9-quater;  2-bis,
comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre  1990,  n.  409,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991,  n.  59,
e' differita all'anno 1995. Conseguentemente, i termini del 1 gennaio
1994 e del 31 dicembre 1993, di cui, rispettivamente, ai commi 3 e  4
dell'articolo 5 del predetto decreto-legge  n.  409  del  1990,  sono
differiti al 1 gennaio 1995 e al 31 dicembre 1994." 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 17, comma 4)
che " La decorrenza degli aumenti dei  trattamenti  pensionistici  di
cui agli articoli 1, commi 9, 9-bis e 9-ter; 2-bis,  comma  3;  e  3,
comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n.  59,  gia'  differita
dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  e'
ulteriormente differita al 1 ottobre 1995. "