stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 dicembre 1988, n. 544

Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni.

note: Entrata in vigore della legge: 31/12/1988
nascondi
Testo in vigore dal:  31-12-1988

Art. 5

(Miglioramenti delle pensioni
del settore pubblico)
1. Ai titolari delle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che non hanno beneficiato della riliquidazione del trattamento di quiescenza con il riconoscimento dell'anzianità pregressa, di cui all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e delle disposizioni della legge 23 dicembre 1986, n. 942, sono concesse le seguenti integrazioni mensili lorde, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità, nella misura di:
a) dal 1› gennaio 1988, lire 21.500 e lire 12.000, rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di riversibilità;
b) dal 1› gennaio 1990, lire 28.000 e lire 18.000, rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di riversibilità.
2. I miglioramenti di cui al comma 1 competono anche alle categorie di pensionati che non hanno fruito dei benefici di cui al decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e di cui alla legge 6 agosto 1984, n. 425.
3. I benefici previsti al comma 1 del presente articolo sono concessi anche ai titolari delle pensioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 17 aprile 1985, n. 141, nonché ai titolari delle pensioni di cui all'articolo 8 della legge 24 gennaio 1986, n. 16. Il conseguente onere per gli anni 1988 e 1989, valutato in complessive lire 196 miliardi, è anticipato dalle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e sarà alle stesse rimborsato, a decorrere dall'anno 1990, in ragione di lire 28 miliardi annui a carico del bilancio dello Stato.
4. L'onere per il miglioramenti delle pensioni di cui al comma 1, corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori e ai portalettere e dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, è a carico del Fondo della Cassa predetti.
5. Alla corresponsione dei benefici previsti dal presente articolo provvedono d'ufficio le Direzioni provinciali del tesoro e gli altri uffici che hanno in carico le relative partite di pensione.
6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato in lire 150 miliardi per ciscuno degli anni 1988 e 1989 ed in lire 350 miliardi annui a decorrere dall'anno 1990.
Note all'art. 5, comma 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 177/1976 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza) è il seguente:
"Art. 1 (Perequazione automatica delle pensioni). - Le pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato e dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficienza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commissariato per la emigrazione, sono soggette alla perequazione automatica secondo la disposizione dei successivi articoli 2, 3 e 4.
La perequazione automatica prevista dal precedente comma si applica anche sulle pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, del Fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto, nonché delle casse pensioni amministrative della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Il relativo onere è a carico dei fondi e delle casse predette".
- Il testo dell'art. 7 della legge n. 141/1985 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti) è il seguente:
"Art. 7. - Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 46, 101 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della valutazione dell'intera anzianità pregressa a norma dell'articolo 152 della legge medesima, è riliquidato, con decorrenza economica dal 1› gennaio 1986, secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.
I benefici previsti dal presente articolo sono attribuiti in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1› gennaio 1986 ed interamente dal 1› gennaio 1987".
- La legge n. 942/1986 reca integrazioni all'art. 7 della legge n. 141/1985 relativa alla perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti.
Note all'art. 5, comma 2:
- Il D.-L. n. 379/1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 468/1987, reca misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato.
- La legge n. 425/1984 reca disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati.
Note all'art. 5, comma 3:
- Il testo dell'art. 4, comma 1›, della legge n. 141/1985 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti) è il seguente:
"Art. 4. - Con decorrenza dal 1› gennaio 1984, l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1› febbraio 1981, è aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo spettante al 31 dicembre 1981, considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio, rispettivamente, per le prime L. 4.000.000, per l'eccedenza fino a L. 8.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:
a) del 40, del 30 e del 25 per cento, per le cessazioni anteriori al 1› gennaio 1958;
b) del 30, del 25 e del 20 per cento, per le cessazioni dal 1› gennaio 1958 al 30 giugno 1965;
c) del 25 del 20 e del 15 per cento, per le cessazioni dal 1› luglio 1965 al 31 dicembre 1974;
d) del 20, del 15 e del 10 per cento, per le cessazioni dal 1› gennaio 1975 al 30 settembre 1978;
e) del 15 del 10 e del 5 per cento, per le cessazioni dal 1› ottobre 1978 al 31 gennaio 1981".
- Il testo dell'art. 8 della legge n. 16/1986 è il seguente:
"Art. 8. - Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1› gennaio 1983, l'importo della pensione in godimento al 31 dicembre 1982, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e dei benefici accessori alle pensioni di privilegio, è aumentato del 10 per cento, con effetto dal 1› luglio 1987.
L'importo risultante è maggiorato dell'un per cento per ogni anno di servizio utile eccedente i quaranta".