LEGGE 17 aprile 1985, n. 141

Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/05/1988)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-5-1985
                               Art. 7.

  Il  trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello
Stato  inquadrato  nei  livelli retributivi a norma degli articoli 4,
46,  101 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo
dalle  date  di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge ed
avente   titolo   al  riconoscimento  della  valutazione  dell'intera
anzianita'  pregressa a norma dell'articolo 152 della legge medesima,
e'  riliquidato, con decorrenza economica dal 1 gennaio 1986, secondo
le  norme  contenute  nel  decreto-legge  28  maggio  1981,  n.  255,
convertito  in  legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981,
n.  391,  e  nel  decreto-legge  6 giugno 1981, n. 283, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.
  I  benefici  previsti  dal  presente  articolo  sono  attribuiti in
ragione  del  50  per  cento  a  decorrere  dal  1  gennaio  1986  ed
interamente dal 1 gennaio 1987.
          Nota all'art. 7, comma 1:
            Legge   11   luglio   1980,   n.   312  -  Nuovo  assetto
          retributivo-funzionale  del  personale  civile  e  militare
          dello Stato:
              Titolo I - PERSONALE DEI MINISTERI:
            Art.  4:  Primo inquadramento nelle qualifiche funzionali
          del  personale in servizio alla data del 1 gennaio 1978 con
          decorrenza,   ai  fini  giuridici,  dalla  stessa  data  ed
          economici dal 1 luglio 1978.
            Titolo II - PERSONALE DELLA SCUOLA:
            Art.  46:  Inquadramento  nelle qualifiche funzionali del
          personale  in  servizio  alla  data  del  1 giugno 1977 con
          decorrenza,   ai  fini  giuridici,  dalla  stessa  data  ed
          economici  dal 1 aprile 1979 avuto riguardo della qualifica
          rivestita dal 1 giugno 1977.
            Titolo  IV  - PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI
          MONOPOLI DI STATO:
            Art.  10  (*):  Inquadramento  nelle nuove qualifiche del
          personale   dell'Amministrazione   dei  monopoli  di  Stato
          (esclusi   i  funzionari  con  qualifica  dirigenziale)  in
          servizio  alla  data del 1 ottobre 1978, tenuto conto della
          qualifica  rivestita  alla  data del 30 settembre 1978, con
          effetto economico da tale data e con decorrenza giuridica 1
          luglio 1977.
            Titolo VI - PERSONALE MILITARE:
            Art.  140:  Inquadramento  nei  livelli  retributivi  del
          personale  militare,  di  grado  inferiore a colonnello, in
          servizio  alla  data del 1 gennaio 1978, con decorrenza, ai
          fini giuridici, dalla stessa data ed economici dal 1 luglio
          1978.
            Titolo VII - DISPOSIZIONI VARIE:
            Art.   152:   Eventuale   maggiore  anzianita'  posseduta
          rispetto  a  quella conferita nei livelli retributivi sara'
          disciplinata  anche  gradualmente a cominciare dal triennio
          1979-81  con priorita' per il personale prossimo a maturare
          il diritto al trattamento di quiescenza.
            (*)  I  commi 8, 9 e 10 dell'art. 101 sono stati abrogati
          dall'articolo  5  del  decreto-legge 6 giugno 1931, n. 283,
          convertito,  con  modificazioni, nella legge 6 agosto 1981,
          n. 432.