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DECRETO-LEGGE 19 settembre 1992, n. 384

Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/9/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438 (in G.U. 18/11/1992, n.272).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2024)
Testo in vigore dal:  19-11-1992
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Art. 2

Perequazione pensioni
1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e fino al 31 dicembre 1993 è sospesa ,
(( , ad eccezione di quanto previsto al comma 1-bis, ))
, l'applicazione di ogni disposizione
(( di legge, di regolamento, o di accordi collettivi ))
che preveda aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, ivi compresi i trattamenti integrativi a carico degli enti del settore pubblico allargato , nonché aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite a carico dell'INAIL.
(( 1-bis. Per l'anno 1993, la misura degli aumenti di perequazione automatica delle pensioni al costo della vita di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e successive modificazioni , nonché dei trattamenti pensionistici indennitari, è fissata in 1,8 e 1,7 punti percentuali a decorrere, rispettivamente, dal 1 giugno e dal 1 dicembre ))