LEGGE 12 aprile 1991, n. 136

Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari.

note: Entrata in vigore della legge: 27/04/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1993)
Testo in vigore dal: 1-1-1994
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 32. 
                         Iscritti a domanda 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
e' abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della  legge  18  agosto
1962, n. 1357. ((1)) 
  2. Per coloro che alla data predetta si trovino iscritti nel  ruolo
degli "Iscritti a domanda", il contributo e'  determinato  in  misura
pari al contributo soggettivo minimo di cui al comma 2  dell'articolo
11, maggiorato di una somma pari all'importo minimo di cui al comma 3
dell'articolo 12. 
  3. Agli effetti del calcolo  della  pensione  secondo  la  presente
legge, si assume quale reddito il decuplo del  contributo  soggettivo
minimo di cui al comma 2 dell'articolo 11. 
    

----------------
    
AGGIORNAMENTO (1) 
   La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art.  11,  comma
26) che "La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 32 della
legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso  che
l'iscrizione all'Ente nazionale di  previdenza  e  assistenza  per  i
veterinari (ENPAV) non e' piu' obbligatoria soltanto per i veterinari
che  si  iscrivono  per  la  prima  volta  agli  albi   professionali
successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e
che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 24
della medesima; i provvedimenti di cancellazione  adottati  dall'Ente
nei confronti di veterinari, gia' obbligatoriamente iscritti all'Ente
stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto".